Prestiti

Cambiale non pagata
Una cambiale non pagata può provocare un’azione diretta da parte del creditore, che deve attivarsi per ricevere il pagamento dovuto. Una cambiale costituisce di per sé un titolo esecutivo, ossia un documento che vale quanto una sentenza di un giudice e dà diritto a chi la detiene di richiedere il pagamento della cifra concordata con il debitore. In particolare, la cambiale si definisce come ‘titolo di credito’ che concede al ‘possessore legittimo’ il diritto di farsi pagare dall'autore del titolo (il debitore) o da un altro soggetto che ha ricevuto l’ordine di pagamento dal titolare originario. Vediamo ora nello specifico cosa succede se non si paga una cambiale.
Se siamo in possesso di una cambiale non pagata, questo significa che abbiamo diritto ad un pagamento concordato precedentemente, che però non è stato effettuato nei tempi e nelle modalità stabilite a suo tempo. La soluzione più diretta a questo problema è costituita dall’azione diretta: essendo un titolo esecutivo, con una cambiale insoluta si può subito emettere un precetto di pagamento per spingere il pagatore insolvente a riconoscere il dovuto. L’azione diretta è però sottoposta a prescrizione: di conseguenza, può essere esercitata solo per 3 anni, altrimenti scatta la prescrizione stessa, che rende la richiesta di pagamento non più effettuabile.
Nel caso in cui, tramite l’azione diretta, non si riesca a recuperare la somma dovuta dal debitore principale, si può ricorrere ad un’altra procedura, l’azione di regresso o indiretta, per rifarsi sui cosiddetti ‘giranti’. Per poter adottare questa situazione si deve prima compilare l’atto di protesto (con cui si certifica il mancato pagamento) nei confronti del debitore principale e poi, entro 1 anno, effettuare l’azione di regresso. In caso si aspetti di più, l’azione sarà impossibile, perché il protesto sarà caduto in prescrizione.
In questa sede, si possono anche richiedere eventuali interessi maturati dal momento del mancato pagamento e le spese aggiuntive sostenute per il protesto. Se anche questa soluzione non porta a un pagamento adeguato, sarà infine possibile fare ricorso a un decreto aggiuntivo per dare avvio a una vera e propria procedura di recupero crediti. Per evitare tutti questi problemi, è dunque bene concordare bene i termini ed evitare di trovarsi con una cambiale non pagata fra le mani.
Se siamo in possesso di una cambiale non pagata, questo significa che abbiamo diritto ad un pagamento concordato precedentemente, che però non è stato effettuato nei tempi e nelle modalità stabilite a suo tempo. La soluzione più diretta a questo problema è costituita dall’azione diretta: essendo un titolo esecutivo, con una cambiale insoluta si può subito emettere un precetto di pagamento per spingere il pagatore insolvente a riconoscere il dovuto. L’azione diretta è però sottoposta a prescrizione: di conseguenza, può essere esercitata solo per 3 anni, altrimenti scatta la prescrizione stessa, che rende la richiesta di pagamento non più effettuabile.
Nel caso in cui, tramite l’azione diretta, non si riesca a recuperare la somma dovuta dal debitore principale, si può ricorrere ad un’altra procedura, l’azione di regresso o indiretta, per rifarsi sui cosiddetti ‘giranti’. Per poter adottare questa situazione si deve prima compilare l’atto di protesto (con cui si certifica il mancato pagamento) nei confronti del debitore principale e poi, entro 1 anno, effettuare l’azione di regresso. In caso si aspetti di più, l’azione sarà impossibile, perché il protesto sarà caduto in prescrizione.
In questa sede, si possono anche richiedere eventuali interessi maturati dal momento del mancato pagamento e le spese aggiuntive sostenute per il protesto. Se anche questa soluzione non porta a un pagamento adeguato, sarà infine possibile fare ricorso a un decreto aggiuntivo per dare avvio a una vera e propria procedura di recupero crediti. Per evitare tutti questi problemi, è dunque bene concordare bene i termini ed evitare di trovarsi con una cambiale non pagata fra le mani.



