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Cancellazione protesti
La cancellazione dei protesti è un’operazione con cui si dichiara nullo l’atto pubblico che aveva certificato il mancato rispetto di un titolo di pagamento. Il protesto infatti è proprio un atto pubblico, emanato da un ufficiale giudiziario, con cui si constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cifra stabilita da un assegno bancario o postale, oppure da una cambiale. Si tratta dell’atto che segnala il titolare del titolo come colui che non è stato in grado di onorare la promessa di pagamento: è evidente che, su un mercato dove l’affidabilità è condizione necessaria per ottenere accesso al denaro, la cancellazione del protesto di un assegno è una misura molto importante per un consumatore.
La cancellazione del protesto dell'assegno deve essere richiesta presso l’ufficio competente territorialmente della Camera di Commercio, che deve obbligatoriamente prendere una decisione in merito entro 20 giorni dalla presentazione. Possono presentare istanza di cancellazione:
Se a presentare la domanda di cancellazione è direttamente il titolare dell’assegno, il primo documento da presentare è il cosiddetto bollettino per la cancellazione del protesto, un modulo messo a disposizione dalla Camera di Commercio in cui segnalare tutte le informazioni anagrafiche del consumatore e i dati relativi al titolo di pagamento. In questo modulo vanno anche segnalati i motivi per cui il protesto è considerato erroneo o illegittimo. Il bollettino deve essere accompagnato dal pagamento di una marca da bollo da 16 euro. Altri documenti da allegare sono una fotocopia del proprio documento di identità, l’originale o la fotocopia del titolo protestato insieme all’atto di protesto e, infine, la documentazione che dimostri l’errore del protesto.
In questo modo, la Camera di Commercio dovrebbe essere in grado di prendere una decisione sulla cancellazione dei protesti e superare questa situazione difficile per il consumatore.
La cancellazione del protesto dell'assegno deve essere richiesta presso l’ufficio competente territorialmente della Camera di Commercio, che deve obbligatoriamente prendere una decisione in merito entro 20 giorni dalla presentazione. Possono presentare istanza di cancellazione:
- il soggetto protestato, a condizione che dimostri l’erroneità o l’illegittimità del protesto: il titolare dell’assegno o della cambiale deve dunque spiegare che il pagamento in realtà è stato effettuato secondo le condizioni pattuite o che comunque l’atto di protesto è stato illegittimo;
- l’ufficiale che ha provveduto erroneamente o illegittimamente alla levata del protesto, ossia la pratica con cui si rende esecutivo l’atto pubblico del protesto stesso;
- l’istituto di credito che abbia richiesto erroneamente o illegittimamente il protesto, nel caso in cui si sia verificato che il cliente non abbia commesso irregolarità nella procedura di pagamento.
Se a presentare la domanda di cancellazione è direttamente il titolare dell’assegno, il primo documento da presentare è il cosiddetto bollettino per la cancellazione del protesto, un modulo messo a disposizione dalla Camera di Commercio in cui segnalare tutte le informazioni anagrafiche del consumatore e i dati relativi al titolo di pagamento. In questo modulo vanno anche segnalati i motivi per cui il protesto è considerato erroneo o illegittimo. Il bollettino deve essere accompagnato dal pagamento di una marca da bollo da 16 euro. Altri documenti da allegare sono una fotocopia del proprio documento di identità, l’originale o la fotocopia del titolo protestato insieme all’atto di protesto e, infine, la documentazione che dimostri l’errore del protesto.
In questo modo, la Camera di Commercio dovrebbe essere in grado di prendere una decisione sulla cancellazione dei protesti e superare questa situazione difficile per il consumatore.



