Mutui
Moratoria Mutui
Moratoria Mutui
Il 18 dicembre 2009 l’Abi e le Associazioni dei consumatori hanno firmato un accordo definito “Piano Famiglia” che intende sostenere le famiglie che, per delle difficoltà oggettive, non sono in grado di tener fede al pagamento delle rate di un mutuo contratto per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile adibito ad abitazione principale.
Questo piano infatti riguarda la moratoria del pagamento di tali rate per un periodo di dodici mesi.
Si stima che questa misura adottata dalle banche in accordo con le associazioni di consumatori, andrà a riguardare più del 3% delle famiglie italiane.
La richiesta di moratoria mutui ovvero la sospensione dal pagamento delle rate può essere inoltrata da coloro che, successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo, dovessero perdere il lavoro (sia esso autonomo o dipendente, a tempo determinato o indeterminato), oppure dovessero subire una riduzione delle entrate economiche familiari o un’interruzione dell’attività lavorativa per cassa integrazione.
Altre motivazioni per usufruire della moratoria sui mutui, questa volta non economiche ma personali, possono essere malattia grave o decesso. Le banche, in ogni caso, concederanno questa sospensione solo a coloro che possiedano un reddito annuo maggiore di quarantamila euro. l’importo del mutuo in questione poi non può superare i 150mila euro.
La moratoria inoltre riguarda qualsiasi tipo di mutuo, qualsiasi tasso si sia scelto. L’unica condizione vincolante è la motivazione per la quale il mutuo è stato richiesto.
La sospensione del pagamento delle rate per una anno quindi verrà garantita solo nel caso in cui il mutuo sia stato richiesto per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile adibito a principale abitazione e purché tale mutuo abbia come garanzia l’ipoteca sull’immobile stesso.
Ricadono nella moratoria anche quei mutui i cui richiedenti abbiano operato un ritardo nel versamento delle rate pregresse, purché tale ritardo non si sia protratto per oltre sei mesi. Sono fuori dalla moratoria invece i mutui che abbiano una durata inferiore a cinque anni o che beneficino già di altre agevolazioni da istituzioni pubbliche.
La richiesta di moratoria va corredata con la documentazione che ne giustifichi la legittimità e va consegnata alla banca presso la quale il mutuo è stato acceso.
La domanda va presentata solo compilando il modulo preposto a tale scopo e reperibile sul sito dell’Abi. Nel caso in cui la richiesta venga accolta favorevolmente dalla banca, la sospensione inizia ad essere applicabile dopo 45 giorni. Se invece la banca dovesse respingerla, il cliente andrebbe informato entro 15 giorni al massimo.
Nel periodo di sospensione del pagamento della rata, gli interessi sul capitale continuano a maturare e spetta al mutuatario la scelta di pagarli allo scadere dell’anno di sospensione oppure durante quell’anno stesso, versando così solo gli interessi e sospendendo solo la restituzione del capitale.
Se il mutuatario dovesse trovarsi nelle condizioni di poter pagare nuovamente le rate può interrompere la moratoria in qualsiasi momento, fermo restando che questa non potrà più essere richiesta in quanto se ne ha diritto una sola volta per tutta la durata del mutuo.
Questo piano infatti riguarda la moratoria del pagamento di tali rate per un periodo di dodici mesi.
Si stima che questa misura adottata dalle banche in accordo con le associazioni di consumatori, andrà a riguardare più del 3% delle famiglie italiane.
La richiesta di moratoria mutui ovvero la sospensione dal pagamento delle rate può essere inoltrata da coloro che, successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo, dovessero perdere il lavoro (sia esso autonomo o dipendente, a tempo determinato o indeterminato), oppure dovessero subire una riduzione delle entrate economiche familiari o un’interruzione dell’attività lavorativa per cassa integrazione.
Altre motivazioni per usufruire della moratoria sui mutui, questa volta non economiche ma personali, possono essere malattia grave o decesso. Le banche, in ogni caso, concederanno questa sospensione solo a coloro che possiedano un reddito annuo maggiore di quarantamila euro. l’importo del mutuo in questione poi non può superare i 150mila euro.
La moratoria inoltre riguarda qualsiasi tipo di mutuo, qualsiasi tasso si sia scelto. L’unica condizione vincolante è la motivazione per la quale il mutuo è stato richiesto.
La sospensione del pagamento delle rate per una anno quindi verrà garantita solo nel caso in cui il mutuo sia stato richiesto per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile adibito a principale abitazione e purché tale mutuo abbia come garanzia l’ipoteca sull’immobile stesso.
Ricadono nella moratoria anche quei mutui i cui richiedenti abbiano operato un ritardo nel versamento delle rate pregresse, purché tale ritardo non si sia protratto per oltre sei mesi. Sono fuori dalla moratoria invece i mutui che abbiano una durata inferiore a cinque anni o che beneficino già di altre agevolazioni da istituzioni pubbliche.
La richiesta di moratoria va corredata con la documentazione che ne giustifichi la legittimità e va consegnata alla banca presso la quale il mutuo è stato acceso.
La domanda va presentata solo compilando il modulo preposto a tale scopo e reperibile sul sito dell’Abi. Nel caso in cui la richiesta venga accolta favorevolmente dalla banca, la sospensione inizia ad essere applicabile dopo 45 giorni. Se invece la banca dovesse respingerla, il cliente andrebbe informato entro 15 giorni al massimo.
Nel periodo di sospensione del pagamento della rata, gli interessi sul capitale continuano a maturare e spetta al mutuatario la scelta di pagarli allo scadere dell’anno di sospensione oppure durante quell’anno stesso, versando così solo gli interessi e sospendendo solo la restituzione del capitale.
Se il mutuatario dovesse trovarsi nelle condizioni di poter pagare nuovamente le rate può interrompere la moratoria in qualsiasi momento, fermo restando che questa non potrà più essere richiesta in quanto se ne ha diritto una sola volta per tutta la durata del mutuo.