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Protesto cambiario
Col termine protesto cambiario, allo stesso modo di un vaglia cambiario, si intende una specifica operazione con cui un ufficiale giudiziario, ad esempio un notaio, rileva con un atto pubblico l’eventuale mancata esecuzione degli obblighi insiti nel documento stesso.
Possiamo quindi parlare di protesto cambiario come di un atto mediante il quale il pubblico ufficiale constata personalmente la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale (o anche il rifiuto di pagamento dell’assegno bancario).
Sia che si parli di privati, sia che si parli di una società dotata di personalità giuridica, l’immediata conseguenza del non pagamento di una cambiale porta inevitabilmente ad un protesto cambiario che, a sua volta, sancisce l’iscrizione del debitore inadempiente all'interno di un registro dei protesti informatico gestito presso le Camere di Commercio. Chiunque, in qualsiasi momento, così facendo potrà consultare online rapidamente l’elenco dei soggetti protestati.
Esiste infatti una visura dei protesti, ovvero una lista dei protesti a carico di una persona o di una azienda registrati negli ultimi 5 anni presso le Camere di Commercio.
Dopo aver subito un protesto cambiario, i soggetti protestati non potranno più compiere tutta una serie di operazioni bancarie come le richieste di finanziamenti e soprattutto non potranno più utilizzare alcuni mezzi di pagamento come assegni e carte di credito.
Ma come cancellare un protesto cambiario? I titolari del diritto di pagamento possono contattare entro 48 ore dalla scadenza del protesto cambiario un ufficiale giudiziario, per far sì che venga effettuata la cancellazione del protesto bancario. Con la procedura di levata di protesto, si avrà la comunicazione alla Camera di commercio competente dell’avvenuta rilevazione del mancato pagamento.
Tale rilevazione avverrà poi entro 10 giorni durante i quali sarà possibile in ogni momento trovare un accordo con il creditore e richiedere alla Camera di Commercio di non procedere alla registrazione nell'elenco protestati. A registrazione avvenuta, si avranno 12 mesi per estinguere il debito. Dopodiché, si potrà richiederne la cancellazione.
Attualmente, i termini di prescrizione prevedono 3 anni per l’azione di protesto diretta e 1 anno per il regresso sulle cambiali al portatore. A partire dal 2000, è diventato possibile ottenere la cancellazione dal registro dei protesti, non appena si provvederà alla regolarizzazione del pagamento.
Nel caso in cui il pagamento del debito dovesse avvenire dopo un anno dal protesto cambiario, si dovrà ottenere la riabilitazione del protesto cambiario.
I soggetti abilitati a levare il protesto cambiario sono notai, ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari (o segretario comunale in assenza di questi). I notai e gli ufficiali giudiziari potranno anche avvalersi di presentatori per fare levare il protesto.
Nel caso di un protesto cambiario illegittimo, si potrà anche richiedere un risarcimento del danno, sia patrimoniale che non, a favore di colui che ha subito la levata in modo immotivato. Da segnalare, infine, che su coloro che hanno subito il protesto, grava anche la prova dell’avvenuta lesione della reputazione.
Possiamo quindi parlare di protesto cambiario come di un atto mediante il quale il pubblico ufficiale constata personalmente la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale (o anche il rifiuto di pagamento dell’assegno bancario).
Sia che si parli di privati, sia che si parli di una società dotata di personalità giuridica, l’immediata conseguenza del non pagamento di una cambiale porta inevitabilmente ad un protesto cambiario che, a sua volta, sancisce l’iscrizione del debitore inadempiente all'interno di un registro dei protesti informatico gestito presso le Camere di Commercio. Chiunque, in qualsiasi momento, così facendo potrà consultare online rapidamente l’elenco dei soggetti protestati.
Esiste infatti una visura dei protesti, ovvero una lista dei protesti a carico di una persona o di una azienda registrati negli ultimi 5 anni presso le Camere di Commercio.
Dopo aver subito un protesto cambiario, i soggetti protestati non potranno più compiere tutta una serie di operazioni bancarie come le richieste di finanziamenti e soprattutto non potranno più utilizzare alcuni mezzi di pagamento come assegni e carte di credito.
Ma come cancellare un protesto cambiario? I titolari del diritto di pagamento possono contattare entro 48 ore dalla scadenza del protesto cambiario un ufficiale giudiziario, per far sì che venga effettuata la cancellazione del protesto bancario. Con la procedura di levata di protesto, si avrà la comunicazione alla Camera di commercio competente dell’avvenuta rilevazione del mancato pagamento.
Tale rilevazione avverrà poi entro 10 giorni durante i quali sarà possibile in ogni momento trovare un accordo con il creditore e richiedere alla Camera di Commercio di non procedere alla registrazione nell'elenco protestati. A registrazione avvenuta, si avranno 12 mesi per estinguere il debito. Dopodiché, si potrà richiederne la cancellazione.
Attualmente, i termini di prescrizione prevedono 3 anni per l’azione di protesto diretta e 1 anno per il regresso sulle cambiali al portatore. A partire dal 2000, è diventato possibile ottenere la cancellazione dal registro dei protesti, non appena si provvederà alla regolarizzazione del pagamento.
Nel caso in cui il pagamento del debito dovesse avvenire dopo un anno dal protesto cambiario, si dovrà ottenere la riabilitazione del protesto cambiario.
I soggetti abilitati a levare il protesto cambiario sono notai, ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari (o segretario comunale in assenza di questi). I notai e gli ufficiali giudiziari potranno anche avvalersi di presentatori per fare levare il protesto.
Nel caso di un protesto cambiario illegittimo, si potrà anche richiedere un risarcimento del danno, sia patrimoniale che non, a favore di colui che ha subito la levata in modo immotivato. Da segnalare, infine, che su coloro che hanno subito il protesto, grava anche la prova dell’avvenuta lesione della reputazione.



