Prestiti

Prescrizione crediti
La prescrizione crediti è, in sostanza, la perdita del diritto alla riscossione del credito e si determina quando il proprio diritto non viene esercitato entro un periodo stabilito. I termini di prescrizione crediti vengono definiti a seconda della tipologia del credito, salvo ovviamente negli specifici casi previsti dalla legge.
Secondo l’art. 2946 c.c. i tempi di prescrizione vengono definiti sulla base della tipologia del credito e, solitamente, il credito si prescrive in 10 anni. L’effettivo decorso della prescrizione del diritto di credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto specifico con cui il creditore esprime in modo chiaro la sua intenzione di interrompere il decorso della prescrizione e costituire in mora il debitore.
Chiaramente, il termine di prescrizione crediti varia a seconda dei diritti e ne esistono alcuni molto più brevi rispetto all'ordinaria prescrizione decennale. Per prescrizione dei crediti commerciali si intende invece la cessazione da parte del titolare dei diritti sulla somma spettante. Questo significa che, una volta decorsi i termini previsti dalla legge, i creditori non potranno più avvalersi della legge per avere la somma dal debitore.
La prescrizione di un credito in cinque anni riguarda, ad esempio, le annualità delle rendite perpetue o vitalizie, il capitale nominale dei titoli dello Stato, le annualità delle pensioni alimentari, le pigioni delle case, le bollette per utenze domestiche, le rate dei mutui, le dichiarazioni dei redditi e le assicurazioni.
Il termine prescrizione crediti è invece a tre anni per la tassa automobilistica di circolazione (bollo auto), il diritto dei prestatori di lavoro e per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. Esempi di termine di prescrizione a un anno sono, invece, il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, i diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto, i diritti verso gli esercenti pubblici, degli insegnanti, le rette scolastiche e il diritto dei farmacisti.
Una volta appurati i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, si potrà provvedere a sollevare la questione per iscritto tramite raccomandata.
Secondo l’art. 2946 c.c. i tempi di prescrizione vengono definiti sulla base della tipologia del credito e, solitamente, il credito si prescrive in 10 anni. L’effettivo decorso della prescrizione del diritto di credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto specifico con cui il creditore esprime in modo chiaro la sua intenzione di interrompere il decorso della prescrizione e costituire in mora il debitore.
Chiaramente, il termine di prescrizione crediti varia a seconda dei diritti e ne esistono alcuni molto più brevi rispetto all'ordinaria prescrizione decennale. Per prescrizione dei crediti commerciali si intende invece la cessazione da parte del titolare dei diritti sulla somma spettante. Questo significa che, una volta decorsi i termini previsti dalla legge, i creditori non potranno più avvalersi della legge per avere la somma dal debitore.
La prescrizione di un credito in cinque anni riguarda, ad esempio, le annualità delle rendite perpetue o vitalizie, il capitale nominale dei titoli dello Stato, le annualità delle pensioni alimentari, le pigioni delle case, le bollette per utenze domestiche, le rate dei mutui, le dichiarazioni dei redditi e le assicurazioni.
Il termine prescrizione crediti è invece a tre anni per la tassa automobilistica di circolazione (bollo auto), il diritto dei prestatori di lavoro e per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. Esempi di termine di prescrizione a un anno sono, invece, il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, i diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto, i diritti verso gli esercenti pubblici, degli insegnanti, le rette scolastiche e il diritto dei farmacisti.
Una volta appurati i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, si potrà provvedere a sollevare la questione per iscritto tramite raccomandata.



