Prestiti

Pegno mobiliare non possessorio Pegno mobiliare non possessorio

Pegno mobiliare non possessorio

Il pegno mobiliare non possessorio è una forma di garanzia per ottenere credito, che consente però di mantenere il possesso del bene impegnato presso il creditore. In generale, impegnare un bene di valore per ottenere un prestito è un modo molto comune per ottenere un finanziamento senza busta paga, quando cioè il richiedente non può presentare alla banca la certificazione di un reddito stabile. Tramite il pegno, l’oggetto utilizzato come garanzia viene però custodito dal creditore, fino a quando il debitore non ha rimborsato prestito ed interessi. Con il pegno non possessorio, invece, il bene impegnato rimane a disposizione del debitore.

Questa forma di pegno è oggi rivolta alle imprese che vogliono garantire i crediti ottenuti per le proprie attività, compresi i crediti concessi a terzi, se coinvolgono l’esercizio d’impresa. I beni che possono essere impegnati devono essere destinati anch’essi all’esercizio d’impresa, ma non possono essere beni mobili registrati. La particolarità del pegno non possessorio è che questi beni rimangono a disposizione dell’imprenditore, che può dunque continuare a farne un utilizzo adeguato, pur avendo ottenuto un finanziamento. Tuttavia, durante il periodo del prestito, non si può modificare la loro destinazione economica.

Il pegno non possessorio viene attivato alla firma dell’apposito contratto. Questo documento deve contenere il nome del creditore e del debitore, oltre eventualmente a quello della terza parte che concede il bene in pegno. Inoltre, devono essere inseriti una descrizione dettagliata del bene offerto in garanzia, l’importo del credito concesso e la cifra massima che può essere garantita con quel pegno. A questo punto, il pegno è legalmente valido.

A differenza di quello che si pensa, il pegno mobiliare non possessorio non necessita, per essere valido, dell’iscrizione all'apposito registro dei pegni non possessori presso l’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione è però necessaria per l’opposizione verso terzi, ma soprattutto per l’opposizione in caso di escussione, ossia quando il creditore, ritenendo di non aver ricevuto l’adeguato rimborso, intende eseguire l’espropriazione del bene impegnato.

Tramite la registrazione, si ha invece diritto ad opporsi in sede legale a questo atto. Questa previsione è inserita nella legge 30 giugno 2016 n. 119, che converte in legge il cosiddetto “decreto Banche”.