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Fondo di solidarietà residuale
Fondo di solidarietà residuale
A partire dal 1° gennaio 2014 la cosiddetta Riforma Fornero (legge 92/2012 c.d.) ha previsto l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale istituito presso l’Inps con decreto del 7/2/2014. Si tratta di un fondo che serve ad assicurare il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese (con più di 15 dipendenti) appartenenti a quei settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.
Dal 1° gennaio 2014, quindi, tutte quelle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale sono tenute al versamento del contributo ordinario di finanziamento dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti. I dirigenti sono ovviamente esclusi e due terzi della retribuzione sono a carico del datore di lavoro.
Il fondo di solidarietà residuale si rivolge quindi a tutti quei datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e che appartengono a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione delle norme sulle integrazioni salariali e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali.
Tali prestazioni del fondo di solidarietà vengono finanziate anche grazie ad un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tale contributo ammonta al 3% per le piccole e medie imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
A partire dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale è stato rinominato Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) ed è andato a disciplinare quei settori per cui non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà alternativo. Il F.I.S. si rivolge a quei datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, non più 15 come in precedenza.
Le prestazioni del fondo di integrazione salariale prevedono la corresponsione di un nuovo assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano tra i 5 e i 15 dipendenti e di un nuovo assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano in media più di 15 dipendenti. In questo caso specifico, l’assegno ordinario sarà garantito per massimo 26 settimane.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016 saranno destinatari delle prestazioni del fondo di solidarietà residuale tutti quei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Una delle condizioni a cui ottemperare è che i lavoratori debbano avere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
Dal 1° gennaio 2014, quindi, tutte quelle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale sono tenute al versamento del contributo ordinario di finanziamento dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti. I dirigenti sono ovviamente esclusi e due terzi della retribuzione sono a carico del datore di lavoro.
Il fondo di solidarietà residuale si rivolge quindi a tutti quei datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e che appartengono a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione delle norme sulle integrazioni salariali e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali.
Tali prestazioni del fondo di solidarietà vengono finanziate anche grazie ad un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tale contributo ammonta al 3% per le piccole e medie imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
A partire dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale è stato rinominato Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) ed è andato a disciplinare quei settori per cui non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà alternativo. Il F.I.S. si rivolge a quei datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, non più 15 come in precedenza.
Le prestazioni del fondo di integrazione salariale prevedono la corresponsione di un nuovo assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano tra i 5 e i 15 dipendenti e di un nuovo assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano in media più di 15 dipendenti. In questo caso specifico, l’assegno ordinario sarà garantito per massimo 26 settimane.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016 saranno destinatari delle prestazioni del fondo di solidarietà residuale tutti quei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Una delle condizioni a cui ottemperare è che i lavoratori debbano avere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.