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La sospensione del mutuo Sospensione mutuo

Sospensione mutuo

La sospensione del mutuo è una misura che viene in soccorso di chi dovesse incontrare momentanee difficoltà economiche e non potesse restituire alcune rate del finanziamento per l’acquisto di un immobile: solitamente, questa pratica è disponibile però solo per l’acquisto della prima casa. Chi contrae un mutuo sa bene di dover restituire il capitale ricevuto in prestito entro le scadenze stabilite dal contratto. Proprio perché si tratta di un impegno finanziario notevole, le banche richiedono determinate garanzie, mentre la normativa vigente prevede delle opportunità di rinegoziazione del mutuo, qualora il mutuatario non sia più in grado di rispettare gli impegni originari.

A differenza della rinegoziazione, la sospensione è maggiormente indicata per chi stia attraversando delle difficoltà momentanee. Per i consumatori che dovessero trovarsi in questa situazione complicata, ci sono due soluzioni a disposizione, una pubblica e l’altra frutto di una convenzione con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana).

La prima possibilità riguarda la sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa grazie all’intervento di un Fondo pubblico di solidarietà, introdotto per legge nel 2008 e da allora gestito dalla Consap. Questa procedura consente di sospendere il pagamento delle rate per un periodo massimo di 18 mesi, in caso di decesso o grave infortunio del mutuatario, oppure per la perdita del posto di lavoro. Se l’utente fa questa richiesta, la banca non può comminare alcuna spesa di istruttoria o commissione, né richiedere delle garanzie aggiuntive.

Ci sono però alcuni requisiti da tenere in considerazione: questa sospensione è disponibile solo per mutui fino ai 250.000 euro e che abbiano già superato 1 anno del periodo di ammortamento. Inoltre, il richiedente non può avere un ISEE superiore ai 30.000 euro.

La seconda opzione invece è stata introdotta nel 2015 e integra quanto previsto dalla normativa sul Fondo di solidarietà: questo significa che non è previsto l’intervento di questo Fondo, ma i casi in cui si può richiedere la sospensione sono differenti. Fra questi, figurano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ma non in caso di dimissioni volontarie o pensione), la fine del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, oppure la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro senza forme di sostegno come la cassa integrazione. L’altra differenza importante è che questa sospensione del mutuo può durare solo 12 mesi.