Mutui

Mutuo di scopo
Il mutuo di scopo è una forma di finanziamento che vincola il mutuatario a un particolare utilizzo dell’importo ricevuto in prestito, come stabilito dal contratto. In tale aspetto, questa tipologia di mutuo si differenzia da quello fondiario, che invece lascia libertà al richiedente sulle modalità di spesa del denaro. Pur con questa caratteristica, il mutuo di scopo prevede una struttura riconducibile agli altri finanziamenti di acquisto e ristrutturazione degli immobili: un mutuo prevede solitamente il prestito di un certo importo in cambio del riconoscimento di un tasso di interesse e la stipula di un’ipoteca sull’immobile che si sta acquistando.
Il mutuo di scopo può anche mantenere queste caratteristiche, ma si differenzia perché una parte fondamentale del contratto fra mutuatario e banca che eroga il prestito è costituito dall’indicazione di una specifica finalità per l’utilizzo del denaro: il richiedente non può utilizzare in modo diverso l’importo. Un esempio pratico di mutuo di scopo può essere quello del mutuo indirizzato ai giovani imprenditori che intendano acquistare dei locali per l’avvio di una nuova attività produttiva: i beneficiari non potranno sfruttare il finanziamento in modo diverso, ad esempio acquistando una casa con fine abitativo.
Il collegamento a uno scopo preciso può essere deciso in accordo fra le due parti (mutuo di scopo convenzionale) oppure può essere stabilito da specifiche norme di legge: in quest’ultimo caso, si parla di mutuo di scopo legale e vi rientrano tutti i casi riconducibili al credito agevolato previsto dalla normativa sul mutuo di scopo. Solitamente, queste norme intervengono in ambito agricolo, industriale, artigianale e in generale nel sostenere le attività produttive.
Se la normativa prevede alcune forme specifiche di finanziamento, esistono anche molte sentenze della Corte di Cassazione sul mutuo di scopo, che ne regolano il funzionamento. In particolare, la sentenza 6395/2015 della Cassazione stabilisce la nullità del mutuo di scopo, qualora l’intento originario di chi fa richiesta del finanziamento sia quello di utilizzare in modo differente l’importo rispetto alle modalità stabilite dal contratto (nel caso specifico, si trattava della costruzione di un fabbricato in realtà già esistente). Questo significa che il contratto può essere nullo, se il prestito non finanzia le attività previste dal contratto o dalla legge.
Il mutuo di scopo può anche mantenere queste caratteristiche, ma si differenzia perché una parte fondamentale del contratto fra mutuatario e banca che eroga il prestito è costituito dall’indicazione di una specifica finalità per l’utilizzo del denaro: il richiedente non può utilizzare in modo diverso l’importo. Un esempio pratico di mutuo di scopo può essere quello del mutuo indirizzato ai giovani imprenditori che intendano acquistare dei locali per l’avvio di una nuova attività produttiva: i beneficiari non potranno sfruttare il finanziamento in modo diverso, ad esempio acquistando una casa con fine abitativo.
Il collegamento a uno scopo preciso può essere deciso in accordo fra le due parti (mutuo di scopo convenzionale) oppure può essere stabilito da specifiche norme di legge: in quest’ultimo caso, si parla di mutuo di scopo legale e vi rientrano tutti i casi riconducibili al credito agevolato previsto dalla normativa sul mutuo di scopo. Solitamente, queste norme intervengono in ambito agricolo, industriale, artigianale e in generale nel sostenere le attività produttive.
Se la normativa prevede alcune forme specifiche di finanziamento, esistono anche molte sentenze della Corte di Cassazione sul mutuo di scopo, che ne regolano il funzionamento. In particolare, la sentenza 6395/2015 della Cassazione stabilisce la nullità del mutuo di scopo, qualora l’intento originario di chi fa richiesta del finanziamento sia quello di utilizzare in modo differente l’importo rispetto alle modalità stabilite dal contratto (nel caso specifico, si trattava della costruzione di un fabbricato in realtà già esistente). Questo significa che il contratto può essere nullo, se il prestito non finanzia le attività previste dal contratto o dalla legge.



