Mutui
Mutuo cointestato
Mutuo cointestato
Il mutuo cointestato è una tipologia di finanziamento per l’acquisto di un immobile che prevede la firma da parte di due differenti persone, che diventano contemporaneamente titolari del mutuo. In realtà, all’interno di questa tipologia rientrano diverse possibilità, le cui differenze sono però molto importanti dato che la cointestazione prevede una partecipazione della seconda persona in quanto nuovo proprietario dell’immobile o anche solo garante del prestito. Infatti, non sono sempre i richiedenti a scegliere questa opzione, ma può anche essere la banca ad aver bisogno di ulteriori garanzie.
Un mutuo cointestato non cambia forma rispetto a un finanziamento tradizionale: è previsto un tasso d’interesse fisso o variabile e un piano di ammortamento per il rimborso del capitale ricevuto in prestito. Perché allora scegliere la cointestazione? La possibilità più comune è che siano i richiedenti a farne domanda. Questo accade solitamente quando entrambi sono diventati proprietari della casa, come sancito dal contratto di compravendita. In questo caso, i due titolari del mutuo devono presentare la medesima documentazione, che è la stessa necessaria per l’apertura del mutuo da parte di una singola persona: documenti che attestino la situazione famigliare e reddituale, oltre all’atto di compravendita. Qui trovate comunque la lista dei documenti necessari.
Una prima differenza nasce quando solo uno dei due titolari del mutuo può vantare un reddito. Quando infatti entrambi sono produttori di reddito, tutti e due sono titolari del mutuo (mutuatari), proprietari dell’immobile e, soprattutto, garanti. Questo significa che in caso di arretrati o mancati pagamenti, la banca potrà rivalersi su entrambi. Se però solo uno produce reddito, l’altro titolare del finanziamento non sarà considerato garante del prestito. Tuttavia, se il contratto lo prevede, la banca potrà comunque rivalersi anche su di lui.
Infine, il caso più frequente quando invece è la banca a chiedere la cointestazione si verifica quando uno solo dei soggetti è proprietario dell’immobile e fa richiesta di un mutuo, in assenza però di adeguate garanzie reddituali e patrimoniali. In questo caso, il mutuo cointestato serve a fornire alla banca ulteriori garanzie. Tuttavia questa volta il garante potrà essere oggetto di richieste da parte dell’istituto creditizio solo dopo che la banca si sia rifatta sul proprietario dell’immobile.
Un mutuo cointestato non cambia forma rispetto a un finanziamento tradizionale: è previsto un tasso d’interesse fisso o variabile e un piano di ammortamento per il rimborso del capitale ricevuto in prestito. Perché allora scegliere la cointestazione? La possibilità più comune è che siano i richiedenti a farne domanda. Questo accade solitamente quando entrambi sono diventati proprietari della casa, come sancito dal contratto di compravendita. In questo caso, i due titolari del mutuo devono presentare la medesima documentazione, che è la stessa necessaria per l’apertura del mutuo da parte di una singola persona: documenti che attestino la situazione famigliare e reddituale, oltre all’atto di compravendita. Qui trovate comunque la lista dei documenti necessari.
Una prima differenza nasce quando solo uno dei due titolari del mutuo può vantare un reddito. Quando infatti entrambi sono produttori di reddito, tutti e due sono titolari del mutuo (mutuatari), proprietari dell’immobile e, soprattutto, garanti. Questo significa che in caso di arretrati o mancati pagamenti, la banca potrà rivalersi su entrambi. Se però solo uno produce reddito, l’altro titolare del finanziamento non sarà considerato garante del prestito. Tuttavia, se il contratto lo prevede, la banca potrà comunque rivalersi anche su di lui.
Infine, il caso più frequente quando invece è la banca a chiedere la cointestazione si verifica quando uno solo dei soggetti è proprietario dell’immobile e fa richiesta di un mutuo, in assenza però di adeguate garanzie reddituali e patrimoniali. In questo caso, il mutuo cointestato serve a fornire alla banca ulteriori garanzie. Tuttavia questa volta il garante potrà essere oggetto di richieste da parte dell’istituto creditizio solo dopo che la banca si sia rifatta sul proprietario dell’immobile.