Mutui

Moratoria mutui
Con l'approvazione, nel 2014, della legge di Stabilità, sono state adottate, a marzo 2015, le misure che riguardano la moratoria mutui, con l'intento di fornire una boccata di ossigeno a tutti coloro che, per problemi economici legati alla crisi economica attuale, non riescono a pagare tutte le rate del mutuo o del prestito.
La moratoria mutui, frutto di un accordo tra associazione bancaria (ABI) e associazioni di consumatori, è entrata in vigore nel giugno 2015 e fa riferimento al biennio 2015-2017.
Ecco le condizioni per accedere alla moratoria: a richiesta di moratoria mutui ovvero la sospensione dal pagamento delle rate può essere inoltrata da coloro che, successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo, dovessero perdere il lavoro (sia esso autonomo o dipendente, a tempo determinato o indeterminato), oppure dovessero subire una riduzione delle entrate economiche familiari o un’interruzione dell’attività lavorativa per cassa integrazione.
Altre motivazioni per usufruire della moratoria sui mutui, questa volta non economiche ma personali, possono essere malattia grave o decesso, anche nel caso in cui vi siano ritardi di oltre 90 giorni nel pagamento del mutuo.
Il provvedimento della moratoria mutui prevede una sospensione del pagamento delle rate del mutuo per 12 mesi. Esso però fa riferimento solo alla quota capitale dei prestiti e non tocca, pertanto, quella degli interessi.
Pertanto, le famiglie che hanno contratto un mutuo, dovranno comunque versare ogni mese la quota relativa agli interessi, mentre la rata al netto di questi ultimi può essere non pagata per un massimo di 12 mesi.
Con questa misura, però, sono esclusi i pagamenti di interessi di mora, penali o commissioni.
Possono accedere a questa moratoria per i mutui garantiti da ipoteca, una sola volta ed entro il 31 dicembre 2017, solo coloro che non hanno accumulato ritardi superiori ai 90 giorni nel pagamento della rata e che non hanno sfruttato già sospensioni dei pagamenti nei 24 mesi precendenti.
Una interessante novità del provvedimento è che questo si applica anche al credito al consumo, per contratti di durata superiore ai 24 mesi.
La moratoria mutui, frutto di un accordo tra associazione bancaria (ABI) e associazioni di consumatori, è entrata in vigore nel giugno 2015 e fa riferimento al biennio 2015-2017.
Ecco le condizioni per accedere alla moratoria: a richiesta di moratoria mutui ovvero la sospensione dal pagamento delle rate può essere inoltrata da coloro che, successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo, dovessero perdere il lavoro (sia esso autonomo o dipendente, a tempo determinato o indeterminato), oppure dovessero subire una riduzione delle entrate economiche familiari o un’interruzione dell’attività lavorativa per cassa integrazione.
Altre motivazioni per usufruire della moratoria sui mutui, questa volta non economiche ma personali, possono essere malattia grave o decesso, anche nel caso in cui vi siano ritardi di oltre 90 giorni nel pagamento del mutuo.
Il provvedimento della moratoria mutui prevede una sospensione del pagamento delle rate del mutuo per 12 mesi. Esso però fa riferimento solo alla quota capitale dei prestiti e non tocca, pertanto, quella degli interessi.
Pertanto, le famiglie che hanno contratto un mutuo, dovranno comunque versare ogni mese la quota relativa agli interessi, mentre la rata al netto di questi ultimi può essere non pagata per un massimo di 12 mesi.
Con questa misura, però, sono esclusi i pagamenti di interessi di mora, penali o commissioni.
Possono accedere a questa moratoria per i mutui garantiti da ipoteca, una sola volta ed entro il 31 dicembre 2017, solo coloro che non hanno accumulato ritardi superiori ai 90 giorni nel pagamento della rata e che non hanno sfruttato già sospensioni dei pagamenti nei 24 mesi precendenti.
Una interessante novità del provvedimento è che questo si applica anche al credito al consumo, per contratti di durata superiore ai 24 mesi.



