Mutui


Moratoria mutui aziende
La moratoria sui mutui delle aziende è il risultato di un accordo fra ABI, Associazione Bancaria Italiana, e le principali organizzazioni imprenditoriali italiane, fra cui l’Alleanza delle Cooperative Italiane, Cia Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria e Rete Imprese Italia. La moratoria è una misura che sospende alcuni pagamenti legati ai mutui contratti dalle aziende per sostenere le proprie attività produttive, concedendo loro un piano di rientro più accomodante dai debiti maturati nei confronti delle banche. In questo modo, si cerca di alleggerire la situazione del debito in Italia.
L’accordo fra ABI e associazioni di categoria è stato siglato nel 2015 ed ha vigore fino al 31 dicembre 2017. L’intesa si compone di tre componenti: “Imprese in ripresa”, che riguarda, appunto, la sospensione del mutuo alle imprese; “Imprese in sviluppo”, che propone nuove forme di finanziamento per i progetti di sviluppo delle aziende; “Imprese e PA”, uno strumento volto a semplificare il rimborso dei crediti delle aziende maturati nei confronti della pubblica amministrazione.
Tornando alla moratoria dei mutui per le imprese, questa procedura prevede la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di rimborso del finanziamento. La sospensione della quota capitale si estende anche alle rate di leasing immobiliari e mobiliari, anche agevolati. Oltre alla moratoria, si prevede anche un allungamento del piano di ammortamento fino a 3 anni per i mutui chirografari e 4 anni per i mutui ipotecari, quelli più comuni.
Concretamente, cosa significa questa misura? L’azienda che ha contratto un mutuo e aderisce alla procedura di moratoria, potrà non pagare per 1 anno la quota di capitale della rata: questo non significa che non dovrà pagare nulla. Rimane da riconoscere alla banca ogni mese la quota interessi: il tasso di interesse sarà dunque da versare anche durante il periodo di sospensione dei mutui per le imprese. La parte non pagata, verrà spalmata nel periodo successivo di allungamento del periodo di rimborso.
Tra i requisiti per poter accedere a queste misure, l’azienda deve essere “in bonis”: al momento della domanda di moratoria dei mutui alle aziende, l’impresa non deve avere debiti classificati come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute da oltre 90 giorni. Inoltre, la società non deve aver fatto richiesta di sospensione per il medesimo mutuo nei 24 mesi precedenti.
L’accordo fra ABI e associazioni di categoria è stato siglato nel 2015 ed ha vigore fino al 31 dicembre 2017. L’intesa si compone di tre componenti: “Imprese in ripresa”, che riguarda, appunto, la sospensione del mutuo alle imprese; “Imprese in sviluppo”, che propone nuove forme di finanziamento per i progetti di sviluppo delle aziende; “Imprese e PA”, uno strumento volto a semplificare il rimborso dei crediti delle aziende maturati nei confronti della pubblica amministrazione.
Tornando alla moratoria dei mutui per le imprese, questa procedura prevede la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di rimborso del finanziamento. La sospensione della quota capitale si estende anche alle rate di leasing immobiliari e mobiliari, anche agevolati. Oltre alla moratoria, si prevede anche un allungamento del piano di ammortamento fino a 3 anni per i mutui chirografari e 4 anni per i mutui ipotecari, quelli più comuni.
Concretamente, cosa significa questa misura? L’azienda che ha contratto un mutuo e aderisce alla procedura di moratoria, potrà non pagare per 1 anno la quota di capitale della rata: questo non significa che non dovrà pagare nulla. Rimane da riconoscere alla banca ogni mese la quota interessi: il tasso di interesse sarà dunque da versare anche durante il periodo di sospensione dei mutui per le imprese. La parte non pagata, verrà spalmata nel periodo successivo di allungamento del periodo di rimborso.
Tra i requisiti per poter accedere a queste misure, l’azienda deve essere “in bonis”: al momento della domanda di moratoria dei mutui alle aziende, l’impresa non deve avere debiti classificati come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute da oltre 90 giorni. Inoltre, la società non deve aver fatto richiesta di sospensione per il medesimo mutuo nei 24 mesi precedenti.



