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Estinzione anticipata mutuo Estinzione anticipata mutuo

Estinzione anticipata mutuo

L’estinzione anticipata mutuo è la pratica con cui il mutuatario chiede di restituire in anticipo tutta la somma ricevuta in prestito, o anche solo una parte: in questo caso si parla di estinzione parziale. Questa scelta può essere dettata dalla volontà di risparmiare sugli interessi, in quanto sulla parte di capitale rimborsata in anticipo questi non verranno conteggiati. Per comprendere al meglio se il piano di ammortamento del mutuo è sostenibile, e se addirittura sarebbe possibile una restituzione anticipata, è sempre possibile effettuare un calcolo del mutuo in modo da averne una visione più chiara.

È evidente come questa possibilità sia conveniente per i consumatori, ma meno per le banche, che perdono gli interessi sul capitale restituito in anticipo. La legge 40/2007, ossia quella che ha convertito in legge il decreto Bersani, ha reso ulteriormente conveniente questa scelta per coloro che hanno aperto un mutuo per la prima casa. Infatti, per tutti i mutui concessi a partire dal 2 febbraio 2007 le banche o gli istituti finanziari non possono più chiedere alcuna penale. Per estinguere anticipatamente il mutuo, è sufficiente comunicare tale volontà alla propria banca.

Tuttavia, data la lunga durata di questi finanziamenti, molti italiani detengono ancora oggi mutui aperti prima di questa data. In questo caso, è ancora possibile per la banca richiedere una penale per la restituzione in anticipo del capitale residuo. Sebbene le condizioni cambino da banca a banca, esistono alcune regole generali da seguire, secondo una convenzione fra l’ABI e le associazioni dei consumatori:

  1. per i mutui a tasso variabile concessi prima del 2 febbraio 2007 e quelli a tasso fisso aperti prima del 1 gennaio 2001, non è prevista alcune penale se l’estinzione avviene negli ultimi due anni prima della scadenza del mutuo. È prevista una penale massima dello 0,20% se si rimborsa nel terzultimo anno del mutuo o dello 0,50% se l’estinzione avviene prima di quell’anno.
  2. per i mutui a tasso fisso concessi dopo il 31 dicembre 2000 non è prevista alcune penale negli ultimi due anni prima della scadenza. La penale massima è dello 0,20% nel terzultimo anno, dello 1,50% se si rimborsa il mutuo nella seconda metà del periodo di ammortamento (ma prima del terzultimo anno) e dello 1,90% se il rimborso completo o parziale avviene nella prima metà del periodo di ammortamento. Tuttavia, se il contratto prevedeva sanzioni maggiori a quelle indicate, ci sarà una riduzione dello 0,25%, in caso la penale sia superiore all’1,25%, e dello 0,15% se è inferiore a quella soglia.

Ricapitolando, per i finanziamenti più recenti, l’estinzione anticipata mutuo è priva di penali: altrimenti bisogna seguire le regole della convenzione descritta.