Mutui

Mutui prima casa Mutui prima casa

Mutui prima casa

Da ormai diversi anni in Italia esiste una legge che garantisce delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni per tutti coloro che decidano di stipulare un mutuo prima casa (anche denominato mutuo ipotecario), consentendo così risparmiare sulle imposte quali IVA e Imposta di registro.

Altra agevolazione, non meno importante, è quella legata alla possibilità di poter effettuare una detrazione nella dichiarazione dei redditi per gli anni coinvolti nel mutuo, di registro per questo tipo di mutui scende dal 7% al 3%, l’IVA si riduce dal 10% al 4% e le imposte catastali e ipotecarie devono essere versate nella misura dell’1% anziché il 2%.

Ci sono dei requisiti molto chiari per poter usufruire di tali agevolazioni che riguardano sia la persona che richiede il mutuo prima casa, sia la qualità dell’immobile che ne è oggetto.

Innanzitutto tale immobile, che deve trovarsi nel comune di residenza del soggetto richiedente, deve essere destinato esclusivamente ad abitazione e non deve essere un edificio di lusso. Il soggetto richiedente inoltre non potrà ottenere tali agevolazioni se è titolare di un qualsiasi altro diritto su altro immobile (usufrutto o nuda proprietà ad esempio), anche se tale diritto non è esclusivo ma in comproprietà con altri soggetti o in comunione legale con il coniuge.

Se al momento dell’acquisto il richiedente non dovesse ancora risiedere nel comune dove è ubicato l’immobile, deve comunque sottoscrivere una dichiarazione in cui proclami la propria volontà a trasferirsi entro diciotto mesi, pena la decadenza di ogni diritto di agevolazione, a meno della presenza di cause di forza maggiore oggettive. Non può essere considerata causa di forza maggiore la mancata ultimazione di eventuali lavori di ristrutturazione di un edificio preesistente, per il quale sia stato richiesto il mutuo agevolato.

La residenza deve essere comunque trasferita nel comune dove è ubicato tale immobile, anche se non sarà abitabile entro i fatidici diciotto mesi. Le cause di forza maggiore che impediscano il trasferimento della residenza, finora accettate come valide, sono le seguenti: il fallimento dell’impresa costruttrice, terremoto, esproprio, impossibilità di abitare l’immobile per ragioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente, revoca di un eventuale progetto di trasferimento della sede di lavoro.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, entro un anno dalla stipula del contratto l’immobile oggetto di benefici relativi al mutuo prima casa deve raggiungere uno stato di avanzamento lavori almeno fino allo stato rustico dell’edificio stesso. Laddove sia necessario, per trasferimenti o spostamenti vari, il titolare del diritto può anche decidere di vendere l’immobile e di trasferire i diritti di agevolazione fiscale su un altro immobile da eleggere a propria abitazione.


PRINCIPALI CARATTERISTICHE MUTUO PRIMA CASA

- Piani di ammortamento variabili tra i 5 ed i 40 anni.
- Possibilità di scelta della tipologia di tasso (vedi articoli correlati sotto)
- Cadenza rate mensile o semestrale
- Rata massima consentita senza garante pari al 40% dello stipendio netto del richiedente.
- Nessun protesto, segnalazione in bache dati cattivi pagatori, pignoramento in corso.