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Legge 386/90 - Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni Legge 386/90 - Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Legge 386/90 - Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

La legge 386/90 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari regola le sanzioni di chi emette un assegno senza poi pagare o versando in ritardo il denaro. L’assegno può anche essere uno strumento di pagamento abbastanza comodo, perché di fatto coincide con una promessa di pagamento entro una certa data quando, si presuppone, chi lo emette avrà a disposizione la cifra pattuita, ad esempio con un prelievo sul proprio conto corrente. Ma proprio perché l’assegno posticipa il momento del pagamento, è bene che il titolo garantisca modalità e tempi certi per il trasferimento di denaro.

La legge 386 del 1990 interviene proprio su questo punto, disciplinando i casi di assegni in difetto di autorizzazione o senza provvista. In entrambe le situazioni, il risultato è il medesimo, ossia il mancato pagamento dell’assegno. La mancanza di autorizzazione all'emissione di un assegno si verifica quando viene meno la convenzione fra il titolare e la banca, ad esempio per la chiusura del conto corrente. Un assegno senza provvista, invece, gode dell’autorizzazione della banca, ma il titolare non ha abbastanza denaro sul proprio conto per pagare la cifra indicata dall'assegno stesso.

La normativa sugli assegni bancari prevede che, in entrambi i casi, il titolare venga segnalato nel CAI, la Centrale d’Allarme Interbancaria,, un archivio informatico dove le banche segnalano i clienti che abbiano provocato alcuni problemi, come il mancato versamento di un assegno. Sono segnalati al CAI anche i consumatori a cui sia stato revocato l’utilizzo della carta di credito, oppure che siano stati sottoposti a sanzioni amministrative o pecuniarie per un uso irregolare degli assegni. Non bisogna però confondere il CAI con altre banche dati sui cattivi pagatori, come il CRIF. Anche per il CAI, però, una segnalazione equivale di fatto all'impossibilità di utilizzare assegni o carte di credito in futuro.

Per gli assegni senza autorizzazione, la segnalazione al CAI scatta al ventesimo giorno dalla presentazione del titolo, mentre se si è senza provvista si viene segnalati se non si esibisce prova dell’avvenuto pagamento. La segnalazione equivale alla revoca per 6 mesi dell’autorizzazione ad emettere assegni. Nel caso dell’assegno senza provvista, la legge 386/1990 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari obbliga comunque la banca a inviare al cliente un preavviso di revoca, in modo che possa rimediare alla mancanza di liquidità, effettuando il pagamento, senza incorrere nella segnalazione al CAI.