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Legge n.235 - Cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari
La legge 235 sulle nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari regolamenta l’atto di riabilitazione del pagatore protestato. Definiamo innanzitutto cosa sia il protesto: si tratta dell’atto pubblico, emanato da un pubblico ufficiale, che certifica il mancato rispetto di un titolo di pagamento da parte di un consumatore. Il caso più comune di protesto per mancato pagamento riguarda gli assegni bancari: quando un utente non rispetta termini e modalità di versamento determinati da questo titolo di pagamento, viene segnalato proprio tramite l’atto di protesto, che ne determina l’inaffidabilità creditizia, con conseguenze negative per futuri prestiti e finanziamenti.
Una prima opzione per evitare questa situazione fastidiosa, nel caso si ritenga di essere stati protestati ingiustamente, è ricorrere alla cancellazione del protesto, rivolgendosi alla Camera di Commercio competente territorialmente. Un’altra possibilità, da esplorare solitamente dopo che è passato del tempo dall'atto di protesto, è quella della riabilitazione, disciplinata proprio dalla legge 235/2000 sulla cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari.
La riabilitazione consiste infatti nella cancellazione del protesto dal registro informatico dei protesti, gestito dallo Stato, in cui sono segnalati tutti coloro che hanno subito questa misura. La legge 235/2000 va però oltre, richiedendo che la cancellazione avvenga anche da tutti i registri gestiti da enti e società private, all'interno dei quali sia avvenuta la segnalazione. Questa richiesta persegue il principio della tutela dei dati sensibili, evitando che informazioni così importanti rimangano disponibili a chiunque consulti i registri, anche dopo che il consumatore abbia fatto cancellare il protesto. L’effetto concreto della riabilitazione consiste nel fatto che il protesto sarà considerato come mai avvenuto.
L’istanza di riabilitazione deve essere presentata dalla persona protestata o da un suo rappresentante con delega presso gli uffici del Tribunale Ordinario competente sul territorio in cui si ha la residenza. La richiesta può essere presentata dopo un anno dal momento in cui il richiedente abbia adempiuto ai pagamenti il cui mancato versamento aveva fatto scattare il protesto. Ai sensi della legge 235 sulle nuove norme in materia di cancellazione dei protesti bancari, ci si deve presentare al Tribunale con fotocopia del documento d’identità, istanza di riabilitazione indirizzata al Presidente del Tribunale, le copie originali del titolo protestato e la visura aggiornata dei protesti.
Una prima opzione per evitare questa situazione fastidiosa, nel caso si ritenga di essere stati protestati ingiustamente, è ricorrere alla cancellazione del protesto, rivolgendosi alla Camera di Commercio competente territorialmente. Un’altra possibilità, da esplorare solitamente dopo che è passato del tempo dall'atto di protesto, è quella della riabilitazione, disciplinata proprio dalla legge 235/2000 sulla cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari.
La riabilitazione consiste infatti nella cancellazione del protesto dal registro informatico dei protesti, gestito dallo Stato, in cui sono segnalati tutti coloro che hanno subito questa misura. La legge 235/2000 va però oltre, richiedendo che la cancellazione avvenga anche da tutti i registri gestiti da enti e società private, all'interno dei quali sia avvenuta la segnalazione. Questa richiesta persegue il principio della tutela dei dati sensibili, evitando che informazioni così importanti rimangano disponibili a chiunque consulti i registri, anche dopo che il consumatore abbia fatto cancellare il protesto. L’effetto concreto della riabilitazione consiste nel fatto che il protesto sarà considerato come mai avvenuto.
L’istanza di riabilitazione deve essere presentata dalla persona protestata o da un suo rappresentante con delega presso gli uffici del Tribunale Ordinario competente sul territorio in cui si ha la residenza. La richiesta può essere presentata dopo un anno dal momento in cui il richiedente abbia adempiuto ai pagamenti il cui mancato versamento aveva fatto scattare il protesto. Ai sensi della legge 235 sulle nuove norme in materia di cancellazione dei protesti bancari, ci si deve presentare al Tribunale con fotocopia del documento d’identità, istanza di riabilitazione indirizzata al Presidente del Tribunale, le copie originali del titolo protestato e la visura aggiornata dei protesti.



