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Decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21
Il decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21 applica una direttiva europea sui diritti dei consumatori e innalza i livelli di tutela sul diritto al ripensamento. Con questo atto legislativo, entrato in vigore, per la maggior parte delle sue misure, il 13 giugno 2014, la legislazione italiana è stata aggiornata agli ultimi risultati ottenuti a livello europeo sulla tutela dei diritti dei consumatori. In particolare, il decreto si occupa delle vendita a distanza (o comunque di contratti negoziati al di fuori di un locale commerciale) e di un particolare diritto del consumatore, ossia quello al ripensamento.
Può infatti capitare molto spesso che, una volta acquistato un bene, ci si accorga di come questo non ci soddisfi e vorremmo quindi restituirlo. Le modalità con cui questo diritto al ripensamento può essere esercitato sono regolate da un’apposita legislazione. Il decreto legislativo in questione è intervenuto sul periodo entro il quale è possibile esercitare questo diritto, allungandolo da 10 a 14 giorni dal momento dell’acquisto.
Il consumatore deve essere sempre informato circa il proprio diritto al ripensamento: per questo motivo, se il venditore non soddisfa questa richiesta, la legge interviene a tutela del cliente. Se infatti il diritto al ripensamento non viene preventivamente comunicato (cioè prima dell’acquisto), il diritto al recesso dal contratto di vendita dura per 12 mesi, ossia un intero anno. La data da cui far partire il conteggio, a seconda dei casi, è quella della conclusione del contratto (prima del decreto legislativo n. 21 il recesso poteva essere esercitato solo fino a 60 giorni da quella data) o la consegna del bene (prima erano 90 giorni). Infine, in caso il recesso venga fatto scattare, il venditore ha solo 14 giorni (e non 30 come prima) per rimborsare al consumatore il pagamento effettuato. Allo stesso tempo, il cliente ha oggi 14 giorni per restituire il bene, invece che 10.
Un’altra previsione del decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21 riguarda i pagamenti effettuati con strumenti elettronici, per la precisione con carta di credito o bancomat: il decreto vieta qualsiasi aumento di costo per chi sceglie di pagare con questo metodo. Allo stesso modo, lo stesso divieto viene imposto con riferimento alle tariffe su linee telefoniche messe a disposizione del consumatore direttamente dal venditore, per vendite dirette o a distanza.
Può infatti capitare molto spesso che, una volta acquistato un bene, ci si accorga di come questo non ci soddisfi e vorremmo quindi restituirlo. Le modalità con cui questo diritto al ripensamento può essere esercitato sono regolate da un’apposita legislazione. Il decreto legislativo in questione è intervenuto sul periodo entro il quale è possibile esercitare questo diritto, allungandolo da 10 a 14 giorni dal momento dell’acquisto.
Il consumatore deve essere sempre informato circa il proprio diritto al ripensamento: per questo motivo, se il venditore non soddisfa questa richiesta, la legge interviene a tutela del cliente. Se infatti il diritto al ripensamento non viene preventivamente comunicato (cioè prima dell’acquisto), il diritto al recesso dal contratto di vendita dura per 12 mesi, ossia un intero anno. La data da cui far partire il conteggio, a seconda dei casi, è quella della conclusione del contratto (prima del decreto legislativo n. 21 il recesso poteva essere esercitato solo fino a 60 giorni da quella data) o la consegna del bene (prima erano 90 giorni). Infine, in caso il recesso venga fatto scattare, il venditore ha solo 14 giorni (e non 30 come prima) per rimborsare al consumatore il pagamento effettuato. Allo stesso tempo, il cliente ha oggi 14 giorni per restituire il bene, invece che 10.
Un’altra previsione del decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21 riguarda i pagamenti effettuati con strumenti elettronici, per la precisione con carta di credito o bancomat: il decreto vieta qualsiasi aumento di costo per chi sceglie di pagare con questo metodo. Allo stesso modo, lo stesso divieto viene imposto con riferimento alle tariffe su linee telefoniche messe a disposizione del consumatore direttamente dal venditore, per vendite dirette o a distanza.



