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Anticipo TFR
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è una parte del salario del lavoratore dipendente, che il datore di lavoro è obbligato per legge ad accantonare mensilmente, in proporzione alla busta paga del lavoratore.
Tali accantonamenti, opportunamente rivalutati per determinati indici previsti dalle norme e dalle contrattazioni collettive, saranno poi corrisposti al lavoratore, nel momento in cui si conclude il suo rapporto con l'azienda.
Tuttavia, la legge stessa prevede che vi possano essere alcune situazioni, per le quali il dipendente può richiedere al suo datore o azienda un anticipo sul suo TFR già maturato. I casi sono i seguenti:
- acquisto della prima casa;
- cure sanitarie o ricoveri ospedalieri;
- periodi di formazione;
- congedi parentali
In questi casi, il datore di lavoro è obbligato a concedere l'anticipo, purché ricorrano le seguenti condizioni: il lavoratore ha già maturato almeno otto anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda; la cifra richiesta come anticipo non può superare la percentuale del 70% della quota maturata in suo favore; l'anticipo può essere richiesto una sola volta durante lo stesso rapporto di lavoro; il numero di richieste di anticipi non può superare il 10% dei lavoratori aventi diritto di un'azienda e il 4% del totale dei dipendenti.
Poiché negli anni scorsi è stato previsto per i lavoratori di aziende con numero di dipendenti superiore a 15 la possibilità di trasferire il fondo TFR maturato in un apposito fondo pensione, tale disciplina resta valida anche in questo caso, prevedendo sempre un minimo di otto anni di adesione al fondo e la richiesta di anticipo fino al 75% del maturato, anche per i casi di acquisto e/o ristrutturazione della prima casa per sé e i propri figli.
Non solo: la contrattazione negoziale può prevedere deroghe alla disciplina legislativa generale, ad esempio, offrendo la possibilità al lavoratore di richiedere un anticipo della liquidazione spettante anche prima del raggiungimento degli otto anni di anzianità di servizio.
Poiché una delle motivazioni più frequenti per la richiesta dell'anticipo del TFR consiste generalmente per l'acquisto della prima casa, vale la pena soffermarsi attentamente a valutare se ciò sia preferibile al caso del mutuo.
La risposta può essere data solo dal confronto concreto tra il costo del mutuo (sostanzialmente, il tasso di interesse) e la rivalutazione media annua del TFR. Quest'ultima, infatti, ci da la misura di quanto il lavoratore perda nel richiedere l'anticipo. Ponendo, ad esempio, un tasso d'inflazione del 2% medio annuo, la rivalutazione del TFR dovrebbe essere del 3%. Bisognerà, quindi, valutare se convenga perdere questo tasso di rivalutazione, in confronto al tasso del mutuo, meglio confrontabile se fisso.
Per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il TFR, consulta periodicamente il sito dell'INPS.
Tali accantonamenti, opportunamente rivalutati per determinati indici previsti dalle norme e dalle contrattazioni collettive, saranno poi corrisposti al lavoratore, nel momento in cui si conclude il suo rapporto con l'azienda.
Tuttavia, la legge stessa prevede che vi possano essere alcune situazioni, per le quali il dipendente può richiedere al suo datore o azienda un anticipo sul suo TFR già maturato. I casi sono i seguenti:
- acquisto della prima casa;
- cure sanitarie o ricoveri ospedalieri;
- periodi di formazione;
- congedi parentali
In questi casi, il datore di lavoro è obbligato a concedere l'anticipo, purché ricorrano le seguenti condizioni: il lavoratore ha già maturato almeno otto anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda; la cifra richiesta come anticipo non può superare la percentuale del 70% della quota maturata in suo favore; l'anticipo può essere richiesto una sola volta durante lo stesso rapporto di lavoro; il numero di richieste di anticipi non può superare il 10% dei lavoratori aventi diritto di un'azienda e il 4% del totale dei dipendenti.
Poiché negli anni scorsi è stato previsto per i lavoratori di aziende con numero di dipendenti superiore a 15 la possibilità di trasferire il fondo TFR maturato in un apposito fondo pensione, tale disciplina resta valida anche in questo caso, prevedendo sempre un minimo di otto anni di adesione al fondo e la richiesta di anticipo fino al 75% del maturato, anche per i casi di acquisto e/o ristrutturazione della prima casa per sé e i propri figli.
Non solo: la contrattazione negoziale può prevedere deroghe alla disciplina legislativa generale, ad esempio, offrendo la possibilità al lavoratore di richiedere un anticipo della liquidazione spettante anche prima del raggiungimento degli otto anni di anzianità di servizio.
Poiché una delle motivazioni più frequenti per la richiesta dell'anticipo del TFR consiste generalmente per l'acquisto della prima casa, vale la pena soffermarsi attentamente a valutare se ciò sia preferibile al caso del mutuo.
La risposta può essere data solo dal confronto concreto tra il costo del mutuo (sostanzialmente, il tasso di interesse) e la rivalutazione media annua del TFR. Quest'ultima, infatti, ci da la misura di quanto il lavoratore perda nel richiedere l'anticipo. Ponendo, ad esempio, un tasso d'inflazione del 2% medio annuo, la rivalutazione del TFR dovrebbe essere del 3%. Bisognerà, quindi, valutare se convenga perdere questo tasso di rivalutazione, in confronto al tasso del mutuo, meglio confrontabile se fisso.
Per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il TFR, consulta periodicamente il sito dell'INPS.



