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Art.8
(Ufficiali e sottufficiali che desiderano ottenere la cessione v e che
sono considerati impiegati militari)
Si considerano impiegati militari ai sensi dellart. 6;
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate
e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati
agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi
o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre quelli i quali,
avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo,
siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato all
cessione v stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata
di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo.
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi
organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo
ordinario o parificato.
Art.9
(Personali speciali che godono della facoltà di cessione v)
Le disposizioni del presente titolo di cessione v si applicano anche
al personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche,
al personale dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'Istituto
centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali
e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello
Stato.
Art.10
(Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi
che possono richiedere la cessione v)
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al
personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di
istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale,
tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti
o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente
di contribuire al Fondo per la cessione v dei dipendenti dello Stato a
norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
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