|
* Cessione quinto stipendio
* Cessione
del quinto stipendio
* Cessione
del quinto dello stipendio
* Cessione del quinto
* Cessione quinto
* Cessione stipendio
* Cessione v stipendio
* Cessione del
v stipendio
* Cessione del v
* Cessione v
* Cessione 5° stipendio
* Cessione del
5° stipendio
* Cessione del 5°
* Cessione 5°
* Cessione1/5 stipendio
* Cessione stipendio
* Cessione quinto
online
* Cessione quinto
on line
* Cessione del
quinto online
* Cessione del
quinto on line
* Cessione v online
* Cessione del v
on line
* Cessione quinto prestito
* Cessione
quinto finanziamento
|
Art.36
(Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)
La comunicazione di cessione quinto prestito prevista negli articoli
23 e 32 costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza
debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio
o di salario cedute.
Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute alle rispettive
scadenze sono recuperabili a cura della suddetta Amministrazione a norma
dell'art.3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito
nella legge 2 giugno 1939, n. 734, distintamente dalle quote cedute che
si maturano di mese in mese.
Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza
di altro ufficio della stessa o diversa Amministrazione statale, ovvero
alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate nell'art.1
del testo unico, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare la esecuzione
della cessione quinto prestito, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo
di lettera raccomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione
della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione quinto prestito medesima,
nonché il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti
al cessionario. Della comunicazione medesima deve essere data immediata
notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato
e, nel caso di contratto con uno degli istituti di cui all'art.15 del
testo unico, anche al cessionario.
Art.38
(Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele speciali)
Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una
forma assicurativa, l'impiegato o il salariato beneficiario delle relative
polizze, per contrarre un mutuo verso cessione quinto prestito e di quote
dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non chiedere all'Istituto
assicuratore operazioni di prestito o riscatto e non costituire vincoli
sulle polizze in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza dell'importo
lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione quinto prestito e
di quote dello stipendio o del salario. L'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno
all'istituto assicuratore a mezzo di lettera raccomandata. Ove le dette
polizze siano già gravate da vincoli, l'impiegato o il salariato
beneficiario può contrarre un mutuo verso cessione quinto prestito
e di quote dello stipendio o del salario a condizione che con il ricavato
di questa operazione siano prima estinti detti vincoli, fino alla concorrenza
dell'importo lordo della cessione quinto prestito.
Finanziamenti a dipendenti tramite cessione del quinto. Per maggiori informazioni sulla cessione del quinto stipendio online clicca qui.
| Agrigento, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo,
Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona,
Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena,
Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia,
L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova,
Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro,
Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino,
Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa,
Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo,
Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo,
Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Valle d'Aosta,
Aosta, Varese, Venezia, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Verona,
Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto
|
|