|
* Cessione quinto stipendio
* Cessione del quinto stipendio
* Cessione del quinto
dello stipendio
* Cessione del quinto
* Cessione quinto
* Cessione stipendio
* Cessione v stipendio
* Cessione del
v stipendio
* Cessione del v
* Cessione v
* Cessione 5° stipendio
* Cessione del
5° stipendio
* Cessione del 5°
* Cessione 5°
* Cessione1/5 stipendio
* Cessione stipendio
* Cessione quinto online
* Cessione quinto on line
* Cessione del
quinto online
* Cessione del quinto on line
* Cessione v online
* Cessione del v
on line
* Cessione quinto
prestito
* Cessione
quinto finanziamento
|
Art.22
(Accertamento della regolarità del contratto di cessione del quinto
on line e concessione di garanzia)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto
il contratto di cessione del quinto on line, lo esamina per controllare
l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché
la liquidazione degli interessi e delle spese accessorie. Accertata la
regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per
il credito ai dipendenti dello Stato e contemporaneamente liquida a favore
del Fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione della cessione
del quinto on line e quello del premio compensativo del rischio ai sensi
dell'art.27 del testo unico. La dichiarazione di garanzia, apposta sui
quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni
del testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che l'istituto
mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e Versare al Fondo o ad
altro istituto creditore per eventuale precedente cessione del quinto
on line. La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro
insieme con l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, ai
fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti dall'art.41
del testo unico.
Art.23
(Provvedimenti dopo la concessione della garanzia)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa
la garanzia, provvede come appresso:
a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante due originali
del contratto dei quali uno per l'Ufficio del registro e, ove si abbia
residuo debito per precedente cessione del quinto on line da estinguere,
un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore;
b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il pagamento
dello stipendio o del salario un altro originale del contratto ed un esemplare
dello stato dello stipendio o del salario mensile di cui all'articolo
14, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo facendo
espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta
da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonché della data di
cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente;
c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle
somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni
impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o sul salario;
d) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura
la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove sia esso
distinto dall'ufficio ordinatore;
e) dà notizia, altresì, del contratto all'ufficio del registro
della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante;
f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto di cessione
del quinto on line con tutti i documenti che lo corredano. I pieghi raccomandati
di cui alle lettere a) e b) non possono contenere che un solo contratto
con i relativi allegati.
Finanziamenti a dipendenti tramite cessione del quinto. Per maggiori informazioni sulla cessione del quinto stipendio online clicca qui.
| Agrigento, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo,
Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona,
Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena,
Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia,
L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova,
Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro,
Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino,
Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa,
Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo,
Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo,
Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Valle d'Aosta,
Aosta, Varese, Venezia, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Verona,
Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto
|
|