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Art.25
(Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia)
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione della cessione del 5°,
l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,
venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto
alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli
23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto
o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto
o della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiticon la cessione del
5°)
Gli interessi della cessione del 5° sono liquidati con il metodo
a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme
richiesta del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del
tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti
in anticipo allo atto della somministrazione del prestito. L'estinzione
di ciascun prestito con la cessione del 5° ha inizio dal primo giorno
del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è
somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera
iniziata dal primo giorno del terzo mese.
Art.27
(Ritenute per spese di amministrazione della cessione del 5° e premio
rischi)
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito,
si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di amministrazione
della cessione del 5°, modificabile, nei modi e con le forme di cui
all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione di cessione del 5°
pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed
al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva
nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica,
nei modi e con le forme di cui alla lettera a).
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