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Art.11
(Regolazione della facoltà di cessione 5° stipendio per il
personale delle Ferrovie dello Stato)
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello
Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione 5° stipendio
o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano. Per quanto
non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del
presente titolo.
Art.15
(Istituti ammessi a concedere prestiti)
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato
ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione 5° stipendio
o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti
fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto
nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente
esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse
quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse
di risparmio ed i monti di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni con la
cessione 5° stipendio)
E' costituito presso il Ministero del tesoro il " Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato " amministrato, con gestione speciale,
dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale
del Fondo. Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di
cessione 5° stipendio. Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite
per mutui accordati verso cessione 5° stipendio o salario, per i quali
l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione 5° stipendio o salario,
agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli
articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro
i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.
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