I protesti sono operazioni nelle quali viene dichiarato, pubblicamente, il mancato pagamento di un titolo di credito. Ad una data scadenza, essi rendono eseguibili diversi titoli: assegni bancari, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari.
Oltre il termine prefissato, qualora un determinato titolo non risultasse coperto, verrà consegnato dalla banca emittente presso un notaio od un ufficiale notiziario, il quale provvederà a redigere il protesto, rendendo il titolo esecutivo.
Questi, inoltre, provvederà sia all’iscrizione nei registri che alla consegna dell’elenco dei protesti (levati in un dato periodo) al Presidente del Tribunale ed al Presidente della Camera di Commercio, che provvederà a pubblicarlo entro 10 giorni.
Consegnato il titolo di credito alla banca, essa lo invierà al creditore, al quale verranno addebitate le spese relative al protesto. Se il protestato non vi provvede, il creditore è libero di proseguire o meno con il precetto ed il pignoramento nei confronti del protestato.
Qualora il protestato non avesse effettuato il pagamento, andrebbe incontro al il pignoramento (se il creditore prosegue nell’attività giudiziale) ed a 5 anni di permanenza nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti.
Se il protestato paga il dovuto prima del pignoramento, entro un anno dall’anno di iscrizione, può essere pienamente effettuata la cancellazione protesti. A tal fine, occorre presentare al Presidente del Tribunale una richiesta di riabilitazione. In caso di diniego, il debitore ha 10 giorni di tempo per presentare reclamo presso la Corte d’Appello.
Se il pagamento avviene dopo un anno dall’iscrizione, invece, la cancellazione è solo parziale. Anche se viene segnalato nel Registro, rimane in ogni caso l’iscrizione.
Una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato, dietro richiesta al Presidente della Camera di Commercio, può ottenere la cancellazione definitiva dagli elenchi. Se, dopo 20 giorni dalla presentazione, l’istanza non viene accolta, il protestato deve fare ricorso al Giudice di Pace competente presso il luogo di residenza del debitore.
Coloro che ritengono di essere stati protestati ingiustamente, possono presentare l’istanza di cancellazione accompagnata dalla relativa dimostrazione.