LEGGE IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 230 del 30 settembre 1993
Titolo I Definizioni e Autorità creditizie (artt.
da 1 a 9)
Titolo II Banche (artt. da 10 a 50)
Titolo III Vigilanza (artt. da 51 a 69)
Titolo IV Disciplina delle crisi (artt. da 70 a 105)
Titolo V Soggetti operanti nel settore finanziario (artt.
da 106 a 114)
Titolo V-bis Istituti di moneta elettronica. (artt. da 114-bis
a 114-quinquies)
Titolo VI Trasparenza e condizioni contrattuali (artt. da
115 a 128)
Titolo VII Altri controlli (art. 129)
Titolo VIII Sanzioni (artt. da 130 a 145)
Titolo IX Disposizioni transitorie e finali (artt. da 146
a 162)
Il presente Testo è coordinato con le modificazioni
e integrazioni apportate con:
- decreto legge 4 gennaio 1994 n° 1 (conv. L.17/2/94
n°135) - Misure a garanzia del credito agrario
- legge 7 marzo 1996 n° 108 - Disposizioni in materia
di usura
- decreto legislativo 23 luglio 1996 n° 415 - Eurosim
- decreto legislativo 4 dicembre 1996 n° 659 - Rec.
Dir. Cee sui sistemi di garanzia dei depositi
- decreto legislativo 24 dicembre 1998 n° 58 - Testo
Unico sulla finanza
- decreto legislativo 4 agosto 1999 n° 333 - Rafforzamento
vigilanza (rec. direttiva post BCCI)
- decreto legislativo 4 agosto 1999 n° 342 - Modifiche
al Testo Unico bancario - art. 55 della Legge 1 marzo 2002
n. 39 - Legge comunitaria per il 2001 - Istituti di moneta
elettronica>br> - art. 8 del decreto legislativo 11
aprile 2002 n° 61 - Illeciti penali e amministrativi
delle società commerciali
- art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n° 269
- Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici.
a cura di Valerio Carnovale
--------------------------------------------------------------------------------
Art. 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorità creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro
del tesoro e la Banca d'Italia;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per
le società e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione;(*)
e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro
della Comunità Europea;
h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non
membro della Comunità Europea;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
l) "autorità competenti" indica, a seconda
dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza
sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi
di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese
di assicurazione e sui mercati finanziari".(*)
m) "Ministro del tesoro" indica il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.(*)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale
in Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede
legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente
sede legale in uno Stato extracomunitario;
d) "banche autorizzate in Italia": le banche
italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalità giuridica, di una banca
e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività
della banca;
f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento":
le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito
al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring,
le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito
commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di
credito, "travellers cheques", lettere di credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela
in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati
di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni
di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria,
di strategia industriale e di questioni connesse, nonché
consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del
rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money
broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure
di adattamento assunte dalle autorità comunitarie,
sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva
in materia creditizia del Consiglio delle Comunità
europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca
e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla
la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;(*)
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;(***)
h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente
che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall'emittente.(***)
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare,
in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione
di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.(**)
_______________________________________
(*) Lettera così aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
(**) Comma così aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
(***) Lettera così aggiunta dall'art. 55 della Legge
1 marzo 2002 n. 39
Titolo I
Autorità creditizie
Art. 2
(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del
risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua
competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi.
Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, che lo
presiede, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro
per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari
e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori
pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle
sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia(*).
2. Il presidente può invitare altri ministri a intervenire
a singole riunioni.
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di
segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio
delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.
4 agosto 1999, n. 342.
Art. 3
(Ministro del tesoro)
1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti
di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo
e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce
il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia
al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere
convocata entro trenta giorni.
Art. 4
(Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza
del CICR previste nei titoli II e III e nell'articolo 107.
La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti
dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti
di carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente
i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini
fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per
provvedere, individua il responsabile del procedimento,
indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi
attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri
per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti
da dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione
sull'attività di vigilanza.
Art. 5
(Finalità e destinatari della vigilanza)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di
vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo,
avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza
e alla competitività del sistema finanziario nonché
all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì
gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
Art. 6
(Rapporti con il diritto comunitario)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro
attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano
i regolamenti e le decisioni della Comunità europea
e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia
e finanziaria.
Art. 7
(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso
della Banca d'Italia in ragione della sua attività
di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non
può essere opposto all'autorità giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le
indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.(*)
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo
di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità
constatate, anche quando assumano la veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono
le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste
dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti
i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC
collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni,
al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi
non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.(*)
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorità competenti degli
Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere
trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo
diniego dell'autorità dello Stato comunitario che
ha fornito le informazioni.(*)
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti
obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare
informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di
vigilanza con le autorità competenti degli Stati
extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha
ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate
soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che
le hanno fornite.(*)
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni
con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito
di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia
o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane
all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in
Italia, nonchè relativi a soggetti inclusi nell'ambito
della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità
extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con
le modalità di cui al comma 7.(*)
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.(*)
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive
comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'italia può
scambiare informazioni con altre autorità e soggetti
esteri indicati dalle direttive medesime.(*)
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
Art. 8
(Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente
i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità
creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi
ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono
pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della
loro adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere
generale del Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente
decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere
generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni
in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi
da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici
relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
Art. 9
(Reclamo al CICR)
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia
nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti
dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo
al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine
di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del
capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, numero 1199.
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione
delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti
a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione
di questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione,
le modalità per la consultazione prevista dal comma
2.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo II
Banche
Capo I
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
Art. 10
(Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio
del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa
ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato
alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria,
ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina
propria di ciascuna, nonché attività connesse
o strumentali. Sono salve le riserve di attività
previste dalla legge.
Art. 11
(Raccolta del risparmio)
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta
del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso,
sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.
(*****)
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo
all'attività e alla forma giuridica dei soggetti,
in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio
tra il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso società controllanti, controllate o collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate
da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali
ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli
enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio
è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli
Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati
da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle società per azioni e in accomandita per
azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal
codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
c-bis) alle società cooperative per la raccolta
effettuata mediante l'emissione di obbligazioni(*);
d) alle società e agli enti con titoli negoziati
in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante
titoli anche obbligazionari(**) ;
d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
individuati dal CICR(**);
e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche
ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che
esercitano attività assicurativa o finanziaria(**);
f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
che svolgono attività assicurativa o finanziaria,
per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni
di legge;
g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti
previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta
effettuata ai sensi della medesima legge(*).
4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta
effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis) ,d),
d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attività
dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività
bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta effettuata
dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni
del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma
dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta
formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua
le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli
mediante i quali la raccolta può essere effettuata(***).
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis), d),
d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi
a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione
o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità
generalizzata(****).
_______________________________________
(*) Lettera così aggiunta dall'art. 2 del D. Lgs.
342/99.
(**) Lettera così sostituita dall'art. 64, D.Lgs.
23.7.1996, n. 415.
(***)Comma così modificato dall'art. 2 del D. Lgs.
342/99.
(****) Comma così modificato dall'art. 2 del D.
Lgs. 342/99. La versione originaria del presente comma era
stata sotituita dall'art. 64 del D.Lgs. 415/96.
(*****) Comma così aggiunto dall'art. 55 della Legge
1 marzo 2002 n. 39
Art. 12
(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere
obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le
obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa.
La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili
in titoli di altre società quando questi ultimi sono
quotati(*).
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili
in titoli di altre società è deliberata dall'organo
amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2411,
2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418
e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si
applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo
2410(**).
5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili
in titoli di altre società è disciplinata
dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi
o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le
modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle
banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili
previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali
emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni
o di titoli di deposito.
_______________________________________
(*) L'art. 64, D.Lgs. n. 415 ha abrogato il comma 2, disponendo
che esso continua ad applicarsi fino alla data indicata
nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamento
previsto dall'art. 56 del medesimo decreto nel quale sono
negoziate le obbligazioni bancarie.
(**) Comma così sostituito dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali
e libera prestazione di servizi
Art. 13
(Albo)
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche
autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
Art. 14
(Autorizzazione all'attività bancaria)
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria
quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o
di società cooperativa per azioni a responsabilità
limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica;(*)
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività
iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità
stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità
e di onorabilità indicati nell'articolo 26.
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo
di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.(*)
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione
e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata
non abbia iniziato l'esercizio dell'attività(**).
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione
nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione
del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto
del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione
è comunque subordinata al rispetto di condizioni
corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).
L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto
della condizione di reciprocità.
_______________________________________
(*) Lettera così aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
(**) Comma aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 342/99.
Art. 15
(Succursali)
1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel
territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari.
La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di
una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza
delle strutture organizzative o della situazione finanziaria,
economica e patrimoniale della banca.
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno
Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento è
preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte
dell'autorità competente dello Stato di appartenenza;
la succursale inizia l'attività decorsi due mesi
dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità
competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni
alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato
l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio
della Repubblica con una succursale possono stabilire altre
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio
di attività di intermediazione mobiliare, dà
notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi
del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da
parte di banche italiane.
Art. 16
(Libera prestazione di servizi)
1. Le banche italiane possono esercitare le attività
ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario
senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure
fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario
senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività
previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza
stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata
informata dall'autorità competente dello Stato di
appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia
senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della
Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto
riguarda le attività di intermediazione mobiliare(*).
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio
di attività di intermediazione mobiliare, dà
notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi
del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da
parte di banche italiane.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n.
415/96.
Art. 17
(Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, disciplina l'esercizio di attività non
ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte
di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Art. 18
(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo
16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie
con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza
prudenziale, quando la partecipazione di controllo è
detenuta da una o più banche italiane e ricorrono
le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo
16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria,
anche alle società finanziarie aventi sede legale
in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo
è detenuta da una o più banche aventi sede
legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio
di attività di intermediazione mobiliare, comunica
alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni
previste dall'articolo 79.
Capo III
Partecipazioni al capitale delle banche
Art. 19
(Autorizzazioni)
1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione
a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o
quote già possedute, una partecipazione superiore
al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da
azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente
da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo
della banca stessa.
2. La Banca d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente
le variazioni della partecipazione quando comportano partecipazioni
al capitale della banca superiori ai limiti percentuali
stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e, indipendentemente
da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo
della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una società
che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento
del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote
con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo
della banca stessa.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è
attribuito a un soggetto diverso dal socio.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
della banca; l'autorizzazione può essere sospesa
o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate,
svolgono in misura rilevante attività d'impresa in
settori non bancari né finanziari non possono essere
autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano,
unitamente a quelle già possedute, una partecipazione
superiore al 15 per cento del capitale di una banca rappresentato
da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo
della banca stessa.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in
presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui
derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma
6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina
o la revoca della maggioranza degli amministratori della
banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente
della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano
soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano
condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica
la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su
proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
può vietare l'autorizzazione.
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 20
(Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura
superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia,
ne dà comunicazione alla medesima Banca d'Italia
e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate
quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi
quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui
comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto
in una banca, anche cooperativa, o in una società
che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia
dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della
banca o della società cui l'accordo si riferisce
entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso
in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze
che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi
una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può
sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo
stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità
e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche
con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta
o è attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca
d'Italia determina altresì le modalità delle
comunicazioni previste dal comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza
degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere
informazioni ai soggetti comunque interessati.
Art. 21
(Richiesta di informazioni)
1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche
e alle società e agli enti di qualsiasi natura che
partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei
soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni
ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere
agli amministratori delle società e degli enti che
partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle
società e degli enti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a
proprio nome azioni o quote di società appartenenti
a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda,
le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere
richieste anche a società ed enti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste
che interessano società ed enti con titoli negoziati
in un mercato regolamentato.
Art. 22
(Partecipazioni indirette)
1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni
al capitale delle banche acquisite o comunque possedute
per il tramite di società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona.
Art. 23
(Nozione di controllo)
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche
con riferimento a soggetti diversi dalle società,
nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra
una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con
altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza
degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio
di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei
seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella
di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo
comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati
in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta
di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione
degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
Art. 24
(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)
1. Non può essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni
previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero
siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può
essere altresì esercitato per le azioni o quote per
le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo
20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione
è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice
civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta
senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione
può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro
sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa
è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese,
entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le
quali non può essere esercitato il diritto di voto
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato
nel comma 6 dell'articolo 19 che eccedono il 15 per cento
del capitale della banca rappresentato da azioni o quote
con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono
essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della
Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.
Capo IV
Requisiti di professionalità e di onorabilità
Art. 25
(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)
1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina,
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità
dei partecipanti al capitale delle banche(*) .
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro
del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere
posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
fine si considerano anche le azioni o quote possedute per
il tramite di società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato
il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti
il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione
è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice
civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta
senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione
può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro
sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa
è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese,
entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le
quali non può essere esercitato il diritto di voto
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
_______________________________________
(*) Vedi il regolamento del Ministro del Tesoro n. 144
del 18.3.1998 (pubblicato in G.U. n. 109 del 13.5.1998)
Art. 26
(Requisiti di professionalità e di onorabilità
degli esponenti aziendali)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti
di professionalità e di onorabilità stabiliti
con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita
la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400(*) .
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è
pronunciata dalla Banca d'Italia.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica e
la sua durata. La sospensione è dichiarata con le
modalità indicate nel comma 2.
_______________________________________
(*) Vedi il regolamento del Ministro del Tesoro n. 161
del 18.3.1998 (pubblicato nella G.U. n. 122 del 28.5.1998).
Art. 27
(Incompatibilità)
1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche
amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle
amministrazioni dello Stato. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 26.
Capo V
Banche cooperative
Art. 28
(Norme applicabili)
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di
società cooperative è riservato alle banche
popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate
dalle sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo
non si applicano i controlli sulle società cooperative
attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.
Sezione I
Banche popolari
Art. 29
(Norme generali)
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere
inferiore a lire cinquemila.
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.
Art. 30
(Soci)
1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente
lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena
rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere
alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale
termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione
delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,
per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria
di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore
a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario,
la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto
delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate
avuto riguardo all'interesse della società, alle
prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa.
Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare
la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri,
costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante
dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere
presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia
entro trenta giorni dalla richiesta (*).
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia
rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti
aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute,
fermo restando quanto disposto dal comma 2.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 4 del D. Lgs.
342/99.
Art. 31
(Trasformazioni e fusioni)
1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero
per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini
di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni
di banche popolari in società per azioni ovvero le
fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui
risultino società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze
previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;
quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli
statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica
quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso
dei soci.
3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57,
commi 2, 3 e 4.
Art. 32
(Utili)
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci
per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad
altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto
o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza
o assistenza.
Sezione II
Banche di credito cooperativo
Art. 33
(Norme generali)
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in
forma di società cooperativa per azioni a responsabilità
limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito
cooperativo".
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può
essere inferiore a lire cinquantamila né superiore
a lire un milione.
Art. 34
(Soci)
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo
non può essere inferiore a duecento. Qualora tale
numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata
entro un anno; in caso contrario, la banca è posta
in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo
è necessario risiedere, aver sede ovvero operare
con carattere di continuità nel territorio di competenza
della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore
nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.
5. ….omissis….(*)
6. Si applica l'articolo 30, comma 5(**)
_______________________________________
(*) Comma abrogato dall'art. 5 del D. Lgs. 342/99.
(**) Comma così sostituito dall'art. 5 del D. Lgs.
342/99.
Art. 35
(Operatività)
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito
prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può
autorizzare, per periodi determinati, le singole banche
di credito cooperativo a una operatività prevalente
a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora
sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività,
alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza
territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati
dalla Banca d'Italia.
Art. 36
(Fusioni)
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori
e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni
tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura
da cui risultino banche popolari o banche costituite in
forma di società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze
previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;
quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli
statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica
quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso
dei soci.
3. Si applica l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Art. 37
(Utili)
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno
il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva
legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione nella misura e con le modalità previste
dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi
dei commi precedenti e che non è utilizzata per la
rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve
o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza
o mutualità.
Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I
Credito fondiario e alle opere pubbliche
Art. 38
(Nozione di credito fondiario)
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione,
da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine
garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti,
individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati
o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché
le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie
non impedisce la concessione dei finanziamenti.
Art. 39
(Ipoteche)
1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono
eleggere domicilio presso la propria sede.
2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione
del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore
dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata
dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione
già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento
e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle
parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello
stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione
stessa.
3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con
clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca
iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente
dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole.
L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se
la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate
a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci
giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa
di fallimento. L'articolo 67 della legge fallimentare non
si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte
di crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta
parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione
proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il
diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più
immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie,
risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni
vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi
dell'articolo 38.
6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore
e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla
suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente,
al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il conservatore
dei registri immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento
a margine dell'iscrizione presa.
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti
ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti
al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche
di annotazione, si considerano come una sola stipula, una
sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato.
Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Art. 40
(Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente,
in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla
banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione
contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità
di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal
CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni(*)(**).
2. La banca può invocare come causa di risoluzione
del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si
sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.
A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato
tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza
della rata.
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art. 6 del D. Lgs.
342/99.
(**) Il comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 342/99 prevede
che: "La disposizione del secondo periodo del comma
1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto,
non si applica ai contratti stipulati prima della data di
entrata in vigore del medesimo".
Art. 41
(Procedimento esecutivo)
1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti
fondiari è escluso l'obbligo della notificazione
del titolo contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di
finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita
dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del
debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione.
La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che
in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita
al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario
e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca
le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte
le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento
del credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione,
il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine,
che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano
avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto
di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente
alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo
credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario
che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono
considerati inadempienti ai sensi dell'articolo 587 del
codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare,
senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto
di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi
gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni
dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di procedura
civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione
paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario
o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente
alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro
nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano
subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo
586 del codice di procedura civile.
Art. 42
(Nozione di credito alle opere pubbliche)
1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione,
da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati,
di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche
o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore
di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di
pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti
della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio
previsto dall'articolo 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su
immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente
sezione per le operazioni di credito fondiario.
Sezione II
Credito agrario e peschereccio
Art. 43
(Nozione)
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da
parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività
agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse
o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione,
da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività
di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse
o collaterali.
3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo,
la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività
individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio
possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente,
di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria
e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento
e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono
equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.
Art. 44(*)(**)
(Garanzie)
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio,
anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio
previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario
e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale
sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi
e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni
indicati nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente
successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari
di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui
si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi
1 e 2 puo', su istanza della banca creditrice, assunte sommarie
informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima
e' effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito
peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si
applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente
capo per le operazioni di credito fondiario.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.
Lgs. 342/99.
(**) Il presente articolo, nella sua versione originale,
era già stato sostituito dall'art. 1, D.L. 4.1.1994,
n. 1 (pubblicato nella G.U. n. 4 del 7.1.1994), convertito
nella L. 17.2.1994, n. 135 (pubblicata nella G.U. n. 49
dell'1.3.1994).
Art. 45
(Fondo interbancario di garanzia)
1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite
dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia,
avente personalità giuridica e gestione autonoma
e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua
le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina
i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché
l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte
delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti
assistiti dalla garanzia.
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo
sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del
Ministro del tesoro.
4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale
prevista dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n.
153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.
Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e
3.
5. Presso il Fondo è altresì operante una
Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente
personalità giuridica con amministrazione autonoma
e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza
del Ministero del tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni
dei commi 2 e 3.
Sezione III
Altre operazioni
Art. 46
(Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine
da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da
privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio
dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio
puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni
strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte,
prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni
indicati nelle lettere procedenti(*).
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare
da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito,
la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso
il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento
nonché la somma di denaro per la quale il privilegio
viene assunto.
3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524,
secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il
privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso
i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata
e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto
che ha concesso il privilegio(*).
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca
nel grado indicato nell'articolo 2777, ultimo comma, del
codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione
di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1153 del
codice civile, il privilegio può essere esercitato
anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti
sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente,
il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà(**)
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art. 8 del D. Lgs.
342/99.
(**) Comma aggiunto dall'art. 8 del D. Lgs. 342/99.
Art. 47(*)(**)
(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare
servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche'
essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica
competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono
svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano
integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione,
ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie
e ai privilegi di procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione
creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione
di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti
stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le
banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri
e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi
tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio
conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti
organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni
in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti
determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alla
banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che
la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo
pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta
contratti con altre banche per disciplinare la concessione,
a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti
da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati
dall'amministrazione pubblica competente.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.
Lgs. 342/99.
(**) Il comma 2 dell'art. 9 del D. Lgs. 342/99 prevede
che: "La stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo
47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo,
per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di
fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente
assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire
entro il 1 luglio 2000."
Art. 48(*)(**)
(Credito su pegno)
1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito
su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio
1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279,
dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione
alla Banca d'Italia.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.
Lgs. 342/99.
(**) Il comma 2 dell'art. 10 del D. Lgs. 342/99 prevede
che: "La disposizione del comma 1 non si applica alle
banche che, all'atto della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono gia' abilitate all'esercizio
dell'attivita' di credito su pegno."
Capo VII
Assegni circolari e decreto ingiuntivo
Art. 49
(Assegni circolari)
1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione
degli assegni circolari nonché di altri assegni a
essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, determina la misura, la composizione e le modalità
per il versamento della cauzione che le banche emittenti
sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia
a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma
1.
Art. 50
(Decreto ingiuntivo)
1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura
civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme
alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca
interessata, il quale deve altresì dichiarare che
il credito è vero e liquido.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo III
Vigilanza
Capo I
Vigilanza sulle banche
Art. 51
(Vigilanza informativa)
1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità
e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse
trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
Art. 52(*)
(Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incarica
del controllo dei conti)(**)
1. Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca
d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una irregolarità nella gestione delle banche o una
violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
2. Le società che esercitano attività di
revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio
alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero
che possano pregiudicare la continuità dell'impresa
o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi
o una dichiarazione di impossibilità di esprimere
un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla
Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano
i compiti ivi previsti presso le società che controllano
le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo
23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini
per la trasmissione delle informazioni previste dai commi
1 e 2.
_______________________________________
(*) Articolo così modificato dall'art. 211 del Testo
Unico della Finanza.
(**) Rubrica così modificata dall'art. 11 del D.
Lgs. 342/99.
Art. 53
(Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi
a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti
delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle
banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione
di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi
collegiali delle banche quando gli organi competenti non
abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singole banche per le materie
indicate nel comma 1.
4. Le banche devono rispettare, per la concessione di credito
in favore di soggetti a loro collegati o che in esse detengono
una partecipazione rilevante al capitale, i limiti indicati
dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento
al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa
detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il CICR disciplina
i conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti
rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.
Art. 54
(Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso
le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti
e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità
competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino
accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite
nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità
delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, le succursali
stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle
stesse autorizzate. Se le autorità competenti di
uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può
procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare
altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia
può concordare con le autorità competenti
degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione
di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.
Art. 55
(Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, esercita controlli sulle succursali di banche
comunitarie nel territorio della Repubblica.
Art. 56
(Modificazioni statutarie)
1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli
statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente
gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione
nel registro delle imprese se non consti l'accertamento
previsto dal comma 1.
Art. 57
(Fusioni e scissioni)
1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni
alle quali prendono parte banche quando non contrastino
con il criterio di una sana e prudente gestione. E' fatta
salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione
nel registro delle imprese del progetto di fusione o di
scissione se non consti l'autorizzazione indicata nel comma
1.
3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma,
del codice civile è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate
da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione
di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro
validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, a favore, rispettivamente,
della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione
o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.
Art. 58
(Cessione di rapporti giuridici)(*)
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a
banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono
prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta
cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può
stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche'
le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validita' e il loro grado a
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline
speciali, anche di carattere processuale, previste per i
crediti ceduti(**).
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo
1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di
esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere
dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo
in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche,
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi
dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107(***).
_______________________________________
(*) Rubrica così modificata dall'art. 12 del D.Lgs.
342/99.
(**) Comma così sostituito dall'articolo 12 del
D.Lgs. 342/99.
(***) Comma aggiunto dall'articolo 12 del D.Lgs. 342/99.
Capo II
Vigilanza su base consolidata
Art. 59
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica
l'articolo 23, comma 2;
b) per "società finanziarie" si intendono
le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente:
l'attività di assunzione di partecipazioni aventi
le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità
delle delibere del CICR; una o più delle attività
previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da
2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi
del numero 15 della medesima lettera;
c) per "società strumentali" si intendono
le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente,
attività che hanno carattere ausiliario dell'attività
delle società del gruppo, comprese quelle di gestione
di immobili e di servizi anche informatici.
Sezione I
Gruppo bancario
Art. 60
(Composizione)
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle
società bancarie, finanziarie e strumentali da questa
controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza
la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.
Art. 61
(Capogruppo)
1. Capogruppo è la banca italiana o la società
finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo
delle società componenti il gruppo bancario e che
non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana
o da un'altra società finanziaria con sede legale
in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi
del comma 2.
2. La società finanziaria è considerata capogruppo
quando nell'insieme delle società da essa controllate
abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni
del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività
bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di
vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia
accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni
non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo
stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di
direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti
del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla
Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del
gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo
sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione
delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il
rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Al collegio sindacale della società finanziaria
capogruppo si applica l'articolo 52.
Art. 62
(Requisiti di professionalità e di onorabilità)
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso la società finanziaria
capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti
di professionalità e di onorabilità previste
per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso
le banche.
Art. 63
(Partecipazioni al capitale)
1. In materia di partecipazioni al capitale delle società
finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del
titolo II, capo III e IV(*).
2. Nei confronti delle altre società appartenenti
al gruppo bancario e dei partecipanti al loro capitale sono
attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo
21.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 13 del D. Lgs.
342/99.
Art. 64
(Albo)
1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito
albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza
del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento
dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione
nell'albo e può determinare la composizione del gruppo
bancario anche in difformità da quanto comunicato
dalla capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi
alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza
Art. 65
(Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)
1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata
nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate
almeno per il 20% dalle società appartenenti a un
gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non
comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona
fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero
una singola banca;
d) società finanziarie, aventi sede legale in un
altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo
o una singola banca italiana, semprechè tali società
siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza
della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 69;
e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate
dai soggetti di cui alla lettera d);
f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate
almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati
nelle lettere d) ed e);
g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo
e dalle società indicate nella lettera d), che controllano
almeno una banca;
h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie,
che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma
6, controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie
e strumentali quando siano controllate da una singola banca
ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario
ovvero soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h) detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme
specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo
la disciplina vigente.
Art. 66
(Vigilanza informativa)
1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata,
la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere
da a) a f) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione,
anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni
altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì
richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h) e i)
del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio
della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalità e termini
per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni
indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può richiedere la certificazione
del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da a) a
g) del comma 1 dell'articolo 65.
4. Le società indicate nell'articolo 65, aventi
sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero
alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni
richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese
nella vigilanza su base consolidata di competenza delle
autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari
forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni
necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.
Art. 67
(Vigilanza regolamentare)
1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
ha facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti
di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti
il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti,
aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare
la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche
con riferimento alla singola banca, della situazione e delle
attività dei soggetti indicati nelle lettere da b)
a g) del comma 1 dell'articolo 65.
Art. 68
(Vigilanza ispettiva)
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia
può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati
nell'articolo 65 e richiedere l'esibizione di documenti
e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti
di società diverse da quelle bancarie, finanziarie
e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza
dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità
competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti
presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio
di detto Stato, ovvero concordare altre modalità
delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti
di altri Stati comunitari o extracomunitari, puo' effettuare
ispezioni presso le societa' con sede legale in Italia ricomprese
nella vigilanza su base consolidata di competenza delle
autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire
che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno
fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto(*).
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art. 14 del D. Lgs.
342/99
Art. 69
(Collaborazione tra autorità)
1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità
di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione
nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna
autorità in ordine all'esercizio della vigilanza
su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in
più Paesi.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo IV
Disciplina delle crisi
Capo I
Banche
Sezione I
Amministrazione straordinaria
Art. 70
(Provvedimento)
1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia,
può disporre con decreto lo scioglimento degli organi
con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche
quando:
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione,
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che regolano l'attività
della banca;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli
organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi
da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto
del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo
quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della
Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari
agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento
ai sensi dell'articolo 73(*) .
4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data
di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che
il decreto preveda un termine più breve o che la
Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi
eccezionali la procedura può essere prorogata, per
un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento
indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili
i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori
a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato
ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla
chiusura della procedura quando le relative modalità
di esecuzione siano state già approvate dalla medesima
Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge
fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi
è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento
dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche,
i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale,
ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate
in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia,
che decide con provvedimento motivato.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n.
415/96.
Art. 71
(Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro
quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo
70, comma 1, nomina:
a) uno o più commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque
membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera
di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
degli organi della procedura e del presidente del comitato
di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese;
entro il medesimo termine depositano le firme autografe.
Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione
nei Bollettini ufficiali delle società.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti
il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca
d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono
a carico della banca sottoposta alla procedura.
5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi
straordinari, può nominare commissario provvisorio
un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti
ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70,
comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
di onorabilità stabiliti ai sensi dell'art. 26(*).
_______________________________________
(*) Comma aggiunto dall'art. 15 del D. Lgs. 342/99
Art. 72
(Poteri e funzionamento degli organi straordinari)
1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti
organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare
la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità
e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti.
I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le
funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri
ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o
dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con
l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi
1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi
subentranti(*) .
4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari
e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire
speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.
I componenti gli organi straordinari sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della
Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che
non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro
i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo,
a norma dell'articolo 2393 del codice civile, spetta ai
commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi
succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità
da questi iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in
merito alle stesse.
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati
nell'articolo 70, comma 2. L'ordine del giorno è
stabilito in via esclusiva dai commissari e non è
modificabile dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono
a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma
congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilità
di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni,
a uno o più commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei
componenti in carica; in caso di parità prevale il
voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del
comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento
dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n.
415/96.
Art. 73
(Adempimenti iniziali)
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in
consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti
con un sommario processo verbale(*). I commissari acquisiscono
una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno
un componente il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi
disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione
delle consegne, i commissari provvedono d'autorità
a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra,
con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della
banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari,
secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente
all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato
approvato, i commissari provvedono al deposito nella cancelleria
del tribunale, in sostituzione del bilancio, di una relazione
sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla
base delle informazioni disponibili. La relazione è
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.
_______________________________________
(*) Punto così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. n.
415/96.
Art. 74
(Sospensione dei pagamenti)
1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari,
al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono
sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi
genere da parte della banca ovvero la restituzione degli
strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti
dal d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il
provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può
emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione
ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile
eventualmente, con le stesse formalità, per altri
due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono essere
intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti
cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari
dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere
iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti
di prelazione sui mobili della banca se non in forza di
provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio
del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza(*)
.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
Art. 75
(Adempimenti finali)
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza,
al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti
sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca
d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione
straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione
straordinaria è protratta a ogni effetto di legge
fino al termine della procedura. I commissari redigono il
bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca
d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione
straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio
cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce
un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione
della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari
presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto
periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni,
provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione
ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda
dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo
73, comma 1.
Art. 76(*)
(Gestione provvisoria)
1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli
articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'articolo
70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza,
che uno o piu' commissari assumano la gestione provvisoria
della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le
funzioni degli organi di amministrazione e di controllo
sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari
anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore
a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi
1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo
a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati
nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio
previsto dall'articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti
prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel
comma 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 73,
comma 1.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.
Lgs. 342/99
Art. 77
(Succursali di banche extracomunitarie)
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali
di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza
assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri
degli organi di amministrazione e di controllo della banca
di appartenenza.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della presente sezione.
Sezione II
Provvedimenti straordinari
Art. 78
(Banche autorizzate in Italia)
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere
nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali
alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni
legislative, amministrative o statutarie che ne regolano
l'attività, per irregolarità di gestione ovvero,
nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche
per insufficienza di fondi.
Art. 79
(Banche comunitarie)
1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie
delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione
di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia
può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità,
dandone comunicazione all'autorità competente dello
Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti
eventualmente necessari.
2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell'autorità competente, quando le irregolarità
commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero
nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti,
dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati
i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie,
comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione
all'autorità competente.
Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 80
(Provvedimento)
1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia,
può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione
all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa
delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie,
qualora le irregolarità nell'amministrazione o le
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie o le perdite previste dall'articolo 70 siano
di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con
il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria,
dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della
Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori
agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento
ai sensi dell'articolo 85(*) .
4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni
degli organi amministrativi, di controllo e assembleari,
nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte
salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e
94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali
diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della
presente sezione; per quanto non espressamente previsto
si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge
fallimentare.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n.
415/96.
Art. 81
(Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque
membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera
di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari depositano in copia il decreto del
Ministro del tesoro e gli atti di nomina degli organi della
liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza
per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
nello stesso termine i commissari depositano le firme autografe.
Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione
nei Bollettini ufficiali delle società.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti
il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca
d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono
a carico della liquidazione.
Art. 82
(Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza)
1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo
in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più
creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio,
sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della
banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera
di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche
su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari
stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, commi primo,
secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della
legge fallimentare.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova
in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non
è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale
del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso
dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero
o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti
legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera
di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo
195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza
prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati
nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Art. 83
(Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori
e sui rapporti giuridici preesistenti)
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori
ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo
alla data di emanazione del provvedimento che dispone la
liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività
di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti
previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle
disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione
IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in
liquidazione non può essere promossa né proseguita
alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87,
88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può
essere parimenti promosso né proseguito alcun atto
di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili
di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è
competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la
banca ha la sede legale(*).
_______________________________________
(*) Articolo così modificato dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
Art. 84
(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale
della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti
e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio
delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e
fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione
o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo
svolgimento della procedura e può stabilire che talune
categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa
autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori
sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle
direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili
ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca
d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale
della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata
da un rapporto del comitato di sorveglianza.
5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro
i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo
a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, spetta
ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza
si applica l'articolo 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia
e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza,
possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni
da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri
a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie
spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.
Art. 85
(Adempimenti iniziali)
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna
l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di
liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale.
I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano
quindi l'inventario(*).
2. Si applica l'articolo 73, commi 1, ultimo periodo, 2
e 4.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. n.
415/96.
Art. 86
(Accertamento del passivo)
1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a
ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture
e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata
con riserva di eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino
titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari
relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché
ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti
finanziari (*).
3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme
di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza
dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione
ai sensi del comma 5.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata,
i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma
2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando
i documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto
di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati
nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione
prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento
dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando
i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità
dei propri diritti.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma
5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla
Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca,
l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute
a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine
degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei
diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato
negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi
diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi
ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione
dello stato passivo(**).
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari
depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove
la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi
diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari
di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti
appartenenti alle medesime categorie cui è stato
negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro
ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento
delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto
deposito dello stato passivo è dato avviso tramite
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7,
lo stato passivo diventa esecutivo.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 17 del D. Lgs.
342/99. Il presente comma era stato sostituito, nella sua
versione originaria, dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
(**)Comma così modificato dall'art. 17 del D. Lgs.
342/99. L'ultimo periodo del presente comma era stato aggiunto
dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
Art. 87
(Opposizioni allo stato passivo)
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente
alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti
in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'articolo
86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte,
in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento
della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e
i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla
data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo
comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria
del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la
banca ha la sede legale.
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice
istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione.
Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente
assegna le cause a una di esse e il presidente di questa
provvede alla designazione di un unico giudice istruttore.
Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui
i commissari e le parti devono comparire davanti a lui,
dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente
almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza
e assegna il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve
costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza,
altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.
4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle
varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché
siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune
opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono
una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza,
con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle
mature per la decisione.
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni,
il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto
dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'articolo
86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.
Art. 88
(Appello e ricorso per Cassazione)
1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto
appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici
giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio
di appello si applica l'articolo 87, commi 4, in quanto
compatibile, e 5.
2. Il termine per il ricorso per Cassazione è ridotto
alla metà e decorre dalla data di notificazione della
sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di
opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute
nell'articolo 87 e nel presente articolo, al giudizio di
opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile sul processo di cognizione.
Art. 89
(Insinuazioni tardive)
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non
siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori
e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma
2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo
86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo,
possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto
previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo
88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo
della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi
imputabile(*).
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
Art. 90
(Liquidazione dell'attivo)
1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti
per realizzare l'attivo.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono cedere le attività e le passività,
l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco. La cessione può
avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima
del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde
comunque delle sole passività risultanti dallo stato
passivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 58,
commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una
banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del
medesimo articolo(*).
3. I commissari possono, nei casi di necessità e
per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa
o di determinati rami di attività, secondo le cautele
indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione
dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento
degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo
83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti
giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal
comma 2 del medesimo articolo(**).
4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli
aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare
altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia
attività aziendali, secondo le prescrizioni e le
cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
_______________________________________
(*) comma così modificato dall'art. 18 del D. Lgs.
342/99.
(**) Periodo aggiunto dall'art. 64 del D. Lgs. n. 415/96.
Art. 91(*)
(Restituzioni e riparti)
1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche'
degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo
l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare,
alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e
i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione
straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria
che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa
sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma
primo, numero 1), della legge fallimentare(**).
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, la separazione
del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti
nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non
sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti
tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino
sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni,
i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni
ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali
ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione
separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli
strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla
ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione(***).
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello
stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai
sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge
fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti
rispettata la separazione del patrimonio della banca da
quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto
insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire
riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli
aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi,
anche prima che siano realizzate tutte le attività
e accertate tutte le passività.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti
e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità
della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti
a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari,
in presenza di pretese di creditori o di altri interessati
per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato
passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari
corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati
a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione
o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento
dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione
a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il
parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee
garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle
domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere
solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei
limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o,
dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede
di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma
1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi
dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni
che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali
e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali
si riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti
finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono
affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica
di minimizzazione del rischio.
_______________________________________
(*). Articolo così sostituito dall'art. 64 del D.Lgs.
n. 415/96.
(**) Comma così sostituito dall'art. 19 del D. Lgs.
342/99.
(***) Comma così modificato dall'art. 19 del D.
Lgs. 342/99.
Art. 92(*)
(Adempimenti finali)
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori
o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono
il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario
e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria
e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia,
che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico
esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano
la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo
le disposizioni tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative
di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati
possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da
2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte
contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza
passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono
al riparto o alla restituzione finale in conformità
di quanto previsto dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti
vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia
per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta
salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma
7.
6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello
di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude
l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi
precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione
coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata
alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di
garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione
coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione
processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi.
Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività
connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi
7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente
decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma
2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi,
su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto
della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito dall'art. 64 del D.Lgs.
n. 415/96.
Art. 93
(Concordato di liquidazione)
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione
coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza,
ovvero la banca ai sensi dell'articolo 152, secondo comma,
della legge fallimentare,
con il parere degli organi liquidatori, possono proporre
un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la
sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata
dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale
offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento
e le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può
essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale
della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori
per l'esecuzione del concordato non può esperirsi
che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive
quote.
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori
sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca
d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono
proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria,
che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio
sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni
e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia.
La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria
e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito
viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti
con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 88,
commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
7. Durante la procedura di concordato i commissari possono
procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi
dell'articolo 91.
Art. 94
(Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)
1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato
di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato
secondo le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano
l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata
la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca
dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso
in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale,
i commissari procedono agli adempimenti previsti dagli articoli
2456 e 2457 del codice civile.
3. Si applicano l'articolo 92, comma 5, del presente decreto
legislativo e l'articolo 215 della legge fallimentare.
Art. 95
(Succursali di banche estere)
1. Quando a una banca comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione
all'attività da parte dell'autorità competente,
le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme della
presente sezione, in quanto compatibili.
2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano
le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto
compatibili.
Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti(*)
Art. 96
(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia)
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia
dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia
possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine
di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello
Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo
che partecipino a un sistema di garanza estero equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato;
le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità
sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria
attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei
depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione
a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso
dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività
istituzionale di questi ultimi(**).
_______________________________________
(*). L'art. 2, D.Lgs. 4.12.1996, n. 659 (pubblicato nella
G.U. n. 302 del 27.12.1996) ha inserito la Sez. IV, ha così
sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli artt. 96-bis, 96-ter
e 96-quater.
(**). Articolo così sostituito con D.Lgs. 659/96.
Art. 96-bis
(Interventi)
1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi
di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate
in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti
in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema
di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in
cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori
casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali
comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì
prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie
delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi
acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto
forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli
assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi
assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni,
pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi
patrimoniali della banca;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle
quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti
negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli
enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti
pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto
proprio, nonché i crediti delle stesse;
g) i depositi delle società finanziarie indicate
nell'articolo 59, comma 1, lettera b) delle compagnie di
assicurazione; degli organismi di investimento collettivo
del risparmio; di altre società dello stesso gruppo
bancario; degli istituti di moneta elettronica (**);
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona,
dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione
della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona,
dei soci che detengano almeno il 5 per cento del capitale
sociale della banca;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla
banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno
concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca,
in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante
non può essere inferiore a lire duecento milioni.
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi
del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti
della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo
quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.
7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare
del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia,
in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo
complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia
stabilisce modalità e termini per il rimborso dell'ammontare
residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo
alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti
nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa
nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti,
percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via
prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi
medesimi(*) .
_______________________________________
(*) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 659/96.
(**) aggiunto dall'art. 55 della Legge 1 marzo 2002 n°
39
Art. 96-ter(*)
(Poteri della Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori
e alla stabilità del sistema bancario:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti,
a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche
tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi
di insolvenza sul sistema bancario;
b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con
la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività
di vigilanza;
c) disciplina le modalità di rimborso, anche con
riferimento ai casi di cointestazione;
d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le
esclusioni delle banche dai sistemi stessi;
e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia
esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie
autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai
sistemi di garanzia italiani;
f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute
ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia
cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima
delle singole tipologie di crediti;
g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità
competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione
delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia
italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella
presente sezione.
_______________________________________
(*) Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 659/96.
Art. 96-quater(*)
(Esclusione)
1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia
in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli
obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.
2. I sistemi di garanzia previo assenso della Banca d'Italia,
contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine
di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma
1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un
periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla
banca l'esclusione.
3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla
data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di
tale comunicazione la banca esclusa da tempestiva notizia
ai depositanti secondo le modalità indicate dalla
Banca d'Italia.
4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione
all'attività bancaria revocano la stessa al venir
meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la
possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'articolo 80.
5. La procedura di esclusione non può essere avviata
né proseguita nei confronti di banche sottoposte
ad amministrazione straordinaria.
_______________________________________
(*) Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 659/96.
Sezione V(*)
Liquidazione volontaria
Art. 97(**)
(Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80, se
la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme
ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza,
la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei
liquidator,i nonché dei membri degli organi di sorveglianza.
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato
secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma
2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta
il mutamento della procedura di liquidazione.
_______________________________________
(*). Sezione così aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs.
n. 659/96
(**). Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 659/96.
Capo II
Gruppo bancario
Sezione I
Capogruppo
Art. 98
(Amministrazione straordinaria)
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo
di un gruppo bancario si applicano le norme del presente
titolo, capo I, sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre
che nei casi previsti dall'articolo 70, può essere
disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività
prevista dall'articolo 61, comma 4;
b) una delle società del gruppo bancario sia stata
sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione
controllata, del concordato preventivo, della liquidazione
coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria,
dell'articolo 2409, terzo comma, del codice civile ovvero
ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali e
possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario
gestionale del gruppo(*).
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura
un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro
del tesoro, salvo che sia prescritto un termine più
breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi
la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura
può essere prorogata per un periodo non superiore
a un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare
o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società
del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi
gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori
restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione
straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati
hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente
ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua
del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a
sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza delle società
appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle società
del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento
utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà
finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione
dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo
74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia,
mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto
deposito del bilancio previsto dall'articolo 75, comma 2.
_______________________________________
(*). Comma così corretto con avviso pubblicato nella
G.U. n. 8 del 12.1.1994.
Art. 99
(Liquidazione coatta amministrativa)
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo
si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione
III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo,
oltre che nei casi previsti dall'articolo 80, può
essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività
prevista dall'articolo 61, comma 4, siano di eccezionale
gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente, presso
la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo
ha la sede legale, una relazione sulla situazione contabile
e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie
sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte
altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi
a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata
da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia
può prescrivere speciali forme di pubblicità
per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, commi
5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza,
compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria
prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti
di altre società del gruppo. L'azione può
essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e
3) dell'articolo 67 della legge fallimentare che siano stati
posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento
di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero
4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati
posti in essere nei tre anni anteriori.
Sezione II
Società del gruppo
Art. 100
(Amministrazione straordinaria)
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando
la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa, alle società
del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti,
le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione
straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia
anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori
della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia in corso
l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore
giudiziario previsto dall'articolo 2409, terzo comma, del
codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione
straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio,
dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società
è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria
e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia.
Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione
straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità
stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento
è adottato sentita l'autorità che esercita
la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà
essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria è
indipendente da quella della procedura cui è sottoposta
la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo
98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà
finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari
straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre
la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti
previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.
Art. 101
(Liquidazione coatta amministrativa)
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando
la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa, alle società
del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato
giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente
titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta
ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione
coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche
dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori
della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso
il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure
concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta
disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento
dello stato di insolvenza già operato, il tribunale
competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera
di consiglio che la società è soggetta alla
procedura di liquidazione prevista dal presente articolo
e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia.
Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione
provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone
notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla
Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti
dall'articolo 99, comma 5.
Art. 102
(Procedure proprie delle singole società)
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le
società del gruppo sono soggette alle procedure previste
dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti
viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a
cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che
li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie
che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia
di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime,
rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 103
(Organi delle procedure)
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime
persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa
di società appartenenti allo stesso gruppo, quando
ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento
delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha
un interesse in conflitto con quello della società,
a cagione della propria qualità di commissario di
altra società del gruppo, deve darne notizia agli
altri commissari, ove esistano, nonché al comitato
di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione,
a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato
di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione
di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere
speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione,
dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente
responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire
i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia
può impartire direttive o disporre, ove del caso,
la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti
del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca
d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono
a carico delle società. Le indennità sono
determinate valutando in modo complessivo le prestazioni
connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure
nel gruppo.
Art. 104
(Competenze giurisdizionali)
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per
l'azione revocatoria prevista dall'articolo 99, comma 5,
nonché per tutte le controversie fra le società
del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione
ha la sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per
i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti
o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria
e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo
e delle società del gruppo è competente il
tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.
Art. 105
(Gruppi e società non iscritti all'albo)
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano
anche nei confronti dei gruppi e delle società per
i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano
le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'articolo
64.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo V
Soggetti operanti nel settore finanziario
Art. 106
(Elenco generale)
1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività
di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento
e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC(*).
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono
svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte
salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società
in accomandita per azioni, di società a responsabilità
limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte
il capitale minimo previsto per la costituzione delle società
per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli
108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate
nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo
si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico
anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati
tipi di attività, può, in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica,
consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire
diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco
e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia
e alla CONSOB(**).
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari
finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario,
può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari
stessi, anche con la collaborazione di altre autorita(**).
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società
ed enti di qualsiasi natura.
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 20 del D. Lgs.
342/99.
(**) Comma aggiunto dall'art. 20 del D. Lgs. 342/99.
Art. 107
(Elenco speciale)
1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività
svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento
e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari
finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale
tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale
disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale
e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni
nonché l'organizzazione amministrativa e contabile
e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza
indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività
la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni
volte ad assicurarne il regolare esercizio(*).
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con
facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e
gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto(**).
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non
si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale,
quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi
di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo
di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono
assoggettati alle disposizioni previste nel Titolo IV, Capo
I, Sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6
e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5,
del testo unico delle disposizioni in materia di mercati
finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52(***).
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo
47(****).
_______________________________________
(*). Comma così sostituito dall'art. 64 del D.Lgs.
n. 415/96.
(**). Comma aggiunto dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
(***). Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58/98.
(****) Comma aggiunto dall'art. 21 del D. L.gs. 342/99
Art. 108
(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)
1. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti
di onorabilità dei partecipanti al capitale degli
intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro
del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere
posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
fine si considerano anche le azioni o quote possedute per
il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato
il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti
il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione
è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice
civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta
senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione
della deliberazione è obbligatoria da parte degli
amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali
non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 109
(Requisiti di professionalità e di onorabilità
degli esponenti aziendali)
1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati
i requisiti di professionalità e di onorabilità
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso gli intermediari finanziari.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica e
la sua durata. La sospensione è dichiarata con le
modalità indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione,
la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale.
Art. 110
(Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate,
di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa
al capitale di un intermediario finanziario in misura superiore
alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne dà
comunicazione all'intermediario finanziario nonché
all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale,
alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione
sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità
e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche
con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta
o è attribuito a soggetto diverso dal socio.
3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere
informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di
verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma
1.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per
le quali siano state omesse le comunicazioni non può
essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto,
la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo
2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non
sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette
azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta
anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
Art. 111
(Cancellazione dall'elenco generale)
1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone
la cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo
106, comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo
106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge
o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto
legislativo(*).
2. …..omissis….(**). Per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco
generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco
speciale da parte della Banca d'Italia(***).
3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo
i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario
finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate
entro trenta giorni. La contestazione è effettuata
dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari
iscritti nell'elenco speciale.
4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento
di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea
per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative
conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione
volontaria della società.
5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti
dall'articolo 107, comma 6(****)
_______________________________________
(*) Comma così sostituito dall'art. 22 del D. Lgs.
342/99.
(**) Periodo soppresso dall'art. 22 del D. Lgs. 342/99.
(***) Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(****) Comma così aggiunto dall'art. 211, D.Lgs.
n. 58/98.
Art. 112
(Comunicazioni del collegio sindacale)
1. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio
sindacale concernenti violazioni delle norme del presente
titolo da parte degli intermediari finanziari sono trasmessi
in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari
iscritti nell'elenco speciale.
2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci
giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio
sindacale.
Art. 113
(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico)
1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del
pubblico, delle attività indicate nell'articolo 106,
comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una
apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro
emana disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l'articolo 108 e, con esclusivo riferimento
ai requisiti di onorabilità, l'articolo 109.
Art. 114
(Norme finali)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro
del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica,
da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle
attività indicate nell'articolo 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a
forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività
finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per
l'esenzione.
3. (...)(*)
_______________________________________
(*) Comma abrogato dall'articolo 4 del D.Lgs. 333/99.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo V-bis.
Istituti di moneta elettronica. (*)
Art. 114-bis.
(Emissione di moneta elettronica).
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata
alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti
possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione
di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata
dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia,
gli istituti possono svolgere altresí attività
connesse e strumentali, nonché prestare servizi di
pagamento; è comunque preclusa la concessione di
crediti in qualunque forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti
di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia
di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere
all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto,
il rimborso al valore nominale della moneta elettronica
in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto
corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente
necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto
può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore
all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità
alla disciplina comunitaria.
Art. 114-ter.
(Autorizzazione all'attività e operatività
transfrontaliera).
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta
elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono
le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta
eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6
e 7. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresí
i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali,
nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in
un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia,
si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli
istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato
extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano
gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.
Art. 114-quater.
(Vigilanza).
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo
II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6
e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo
56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione
IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli
134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli
istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società
finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera
b). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per
sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti
e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali
o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza
su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione
II.
3. La Banca d'ltalia può stabilire, a fini prudenziali,
un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica.
La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni
volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad
assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare
funzionamento del relativo circuito.
Art. 114-quinquies.
(Deroghe).
1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di
moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste
dal presente titolo, quando ricorrono una o più delle
seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa
dall'istituto di moneta elettronica non è superiore
all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in
conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta
elettronica è accettata in pagamento esclusivamente
da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni
operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta
elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti
controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati
dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta
elettronica è accettata in pagamento solo da un numero
limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione
o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con
l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi
contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore
nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun
cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca
d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi
del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo
riconoscimento"
_______________________________________
(*) Titolo così aggiunto dall'art. 55 della Legge
1 marzo 2002 n. 39.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo VI
Trasparenza delle condizioni contrattuali
Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari
Art. 115
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività
svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione
dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre
alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
operazioni previste dal capo II del presente titolo per
gli aspetti non diversamente disciplinati.
Art. 116
(Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati
i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni
alla clientela e ogni altra condizione economica relativa
alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi
di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi.
Non può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce,
con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali
commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione
del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente
determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza
e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a
pubblicità(*);
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto,
alle modalità della pubblicità e alla conservazione
agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi
d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri
elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti
dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari
e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui
i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità
delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta
al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
_______________________________________
(*) Lettera così modificata dall'art. 23 del D.
Lgs. 342/99.
Art. 117
(Contratti)
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni
tecniche, particolari contratti possano essere stipulati
in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto
è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro
prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti
di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole
al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione
deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola
approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole
contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei
tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati
nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni
più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi
di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni
ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente
per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso
della durata del rapporto per le corrispondenti categorie
di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati
contratti o titoli, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi,
abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i
titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità
della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione
delle prescrizioni della Banca d'Italia.
Art. 118
(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà
di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al
cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione
attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere
dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede
di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Art. 119
(Comunicazioni periodiche alla clientela)
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo
115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del
contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione
completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto
conto è inviato al cliente con periodicità
annuale o, a scelta del cliente, con periodicità
semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente,
gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla
clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni
dal ricevimento(*).
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo
e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni
hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo
termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni(**).
_______________________________________
(*) Comma così modificato dall'art. 24 del D. Lgs.
342/99.
(**)Comma così sostituito dall'art. 24 del D. Lgs.
342/99.
Art.120
(Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli
interessi)(*)
1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro,
di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni
bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene
effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta
del giorno in cui è effettuato il versamento e sono
dovuti fino a quello del prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione
di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste
in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo
in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita'
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori(**)(***).
_______________________________________
(*) Rubrica così modificata dall'art. 25 del D.
Lgs. 342/99.
(**) Comma aggiunto dall'art. 25 del D. Lgs. 342/99.
(***) Il comma 3 dall'art. 25 del D. Lgs. 342/99 prevede
che: "Le clausole relative alla produzione di interessi
sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera
di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data
e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della
menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita'
e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le
clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere
fatta valere solo dal cliente."
Capo II
Credito al consumo
Art. 121
(Nozione)
1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio
di un'attività commerciale o professionale, di credito
sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento
o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di
una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi
nel territorio della Repubblica, nella sola forma della
dilazione del pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si
applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono
nell'attività di credito al consumo.
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore
e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente
effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli
1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati
preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente
in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione
entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri
non calcolati in forma di interesse, purché previsti
contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente,
di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione
per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione
di un diritto di proprietà su un terreno o su un
immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione
di opere di restauro o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi
sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la
proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con
o senza corrispettivo, al locatario.
Art. 122
(Tasso annuo effettivo globale)
1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il
costo totale del credito a carico del consumatore espresso
in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende
gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare
il credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del
TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare
e la formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto
solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di
tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.
Art. 123
(Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo
116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata
con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con
qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse
o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano
il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR
individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche,
il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.
Art. 124
(Contratti)
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo
117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui
il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi
dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile
indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una
stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal
consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore
e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di
credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati
beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito
dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà,
nei casi in cui il passaggio della proprietà non
sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata
al consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione
delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano
non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole
contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo
i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni
del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita
in favore del finanziatore.
Art. 125
(Disposizioni varie a tutela dei consumatori)
1. Le norme dettate dall'articolo 1525 del codice civile
si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo
a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di
garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di
recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente
al consumatore senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento
anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo
del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto
di credito al consumo, il consumatore può sempre
opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far
valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione,
anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice
civile.
4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi,
il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione
in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti
del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo
che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione
di credito ai clienti del fornitore.
5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende
anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i
diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Art. 126
(Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente)
1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari
finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito
in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito
contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico
degli oneri applicabili dal momento della conclusione del
contratto, nonché le condizioni che possono determinare
la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre
a essi, nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal contratto.
Capo III
Regole generali e controlli
Art. 127
(Regole generali)
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili
solo in senso più favorevole al cliente.
2. Le nullità previste dal presente titolo possono
essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel
presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia;
la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti
operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco
generale previsto dall'art. 106(*).
_______________________________________
(*) Comma aggiunto dall'art. 26 del D. Lgs. 342/99.
Art. 128(*)
(Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni,
atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche
e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma
5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC
che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre
autorita'.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121,
comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono
demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni
previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo
115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare
i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni
previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti
gli obblighi di pubblicita', il Ministro del tesoro, su
proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorita'
indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle
rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita',
anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore
a trenta giorni.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito dall'art. 27 del D.
Lgs. 342/99.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo VII
Altri controlli
Art. 129(*)
(Emissione di valori mobiliari)
1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia
di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento
miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla
Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori
mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento
e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca
d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR.
Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni
relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei
dodici mesi precedenti.
2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia
di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili
ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia
a cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche
dei valori mobiliari nonché le modalità e
i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può
chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti
giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste,
delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la
stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari,
la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni,
può, in conformità delle deliberazioni del
CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili
ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle
operazioni di importo superiore al limite determinato ai
sensi del medesimo comma 1.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non
si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, semprechè non rappresentativi
della partecipazione a organismi d'investimento collettivo
di tipo chiuso o aperto;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento
collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e
conformi alle disposizioni dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, può individuare, in relazione alla quantità
e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura
dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione,
tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione
ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti
e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori
mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti
italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni
non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente
articolo(*).
_______________________________________
(*). Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo VIII
Sanzioni
Capo I
Abusivismo bancario e finanziario(*)
Art. 130
(Abusiva attività di raccolta del risparmio)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio
tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 è
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda
da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
_______________________________________
(*). Intestazione così modificata dall'art. 64,
D.Lgs. n. 415/96.
Art. 131
(Abusiva attività bancaria)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio
tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita
il credito è punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a
lire venti milioni.
Art. 131-bis (*)
(Abusiva emissione di moneta elettronica)
1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto
nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto
dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro
a 10.329 euro.
______________________________________
(*) Articolo così aggiunto dall'art. 55 della Legge
1 marzo 2002 n. 39.
Art. 132(*)
(Abusiva attività finanziaria)
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più
delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto
dal medesimo articolo è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro
milioni a lire venti milioni. ….omissis….(**)
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti
del pubblico, una o più delle attività finanziarie
previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto
nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo
113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito dall'art. 64 del D.Lgs.
n. 415/96.
(**) Periodo soppresso dall'art. 28 del D. Lgs. 342/99.
Art. 132-bis(*)
(Denunzia al pubblico ministero)
1. Se vi è fondato sospetto che una società
svolga attività di raccolta del risparmio, attività
bancaria, attività di emissione di moneta elettronica
o attività finanziaria in violazione degli articoli
130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano
cambi (UIC) possono denunziare i fatti al pubblico ministero
ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo
2409 del codice civile
_______________________________________
(*) Articolo aggiunto dall'art. 29 del D. Lgs. 342/99 e
poi sostituito dall'art. 55 della Legge 1 marzo 2002 n.
39
Art. 133
(Abuso di denominazione) (***)
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca",
"banco", "credito", "risparmio"
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attività bancaria è vietato a soggetti
diversi dalle banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione
"moneta elettronica" ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività
di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti
diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.
(***)
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi
in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in
base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate
nei commi 1 e 1-bis (***) possono essere utilizzate da soggetti
diversi dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica
(***).
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si
applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in
qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento
di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 107(*)(**).
_______________________________________
(*) Periodo aggiunto dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
(**) Comma così modificato dall'art. 30 del D. Lgs.
342/99.
(***) Modificata la rubrica, introdotto il comma 1-bis
e modificati i periodi del 2. comma dall'art. 55 della Legge
1 marzo 2002 n. 39
Capo II
Attività di vigilanza
Art. 134
(Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria)
... omissis ..(*)
_______________________________________
(*) Articolo modificato dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96
e successivamente abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 11.4.2002
n° 61.
Capo III
Banche e gruppi bancari(*)
Art. 135
(Reati societari)
1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo
XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche, anche se non costituite in forma societaria.
_______________________________________
(*) Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96
Art. 136
(Obbligazioni degli esponenti bancari)
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni
di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente
o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o
controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione
presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti
i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli
obblighi di astensione previsti dalla legge.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge
funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso
una banca o società facenti parte di un gruppo bancario,
per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1
posti in essere con la società medesima o per le
operazioni di finanziamento poste in essere con altra società
o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione
o l'atto sono deliberati, con le modalità previste
dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente
e con l'assenso della capogruppo.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è
punita con le pene stabilite dall'articolo 2624, primo comma,
del codice civile.
Art. 137
(Mendacio e falso interno bancario)
1. ... omissis ... (*)
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,
chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso
una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine
di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le
condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero
di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente
omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza
o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi
sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti
milioni.
_______________________________________
(*) Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 11.4.2002 n°
61.
Art. 138
(Aggiotaggio bancario)
... omissis ..(*)
_______________________________________
(*) Articolo modificato dall'art. 31 del D. Lgs. 342/99
e successivamente abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 11.4.2002
n° 61. .
Capo IV
Partecipazione al capitale(*)
Art. 139(**)
(Partecipazione al capitale di banche e di società
finanziarie capogruppo)
1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste
dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione
delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1, primo periodo,
e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,
chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo
19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma
2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto
fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma
1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime
violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle
società finanziarie capogruppo.
_______________________________________
(*). Intestazione così modificata dall'art. 64,
D.Lgs. n. 415/96
(**). Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
Art. 140(*)
(Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale
di banche, di società
appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari)
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli
20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e
4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni(**).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,
chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce
indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre
anni.
_______________________________________
(*) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
(**) Comma così sostituito dall'art. 32 del D. Lgs.
342/99.
Capo V
Altre sanzioni(*)
Art. 141(**)
(False comunicazioni relative a intermediari finanziari)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,
per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6
e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto
fino a tre anni.
_______________________________________
(*) Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
(**) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
Art. 142
(Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari
finanziari:
omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione)
... omissis ..(*)
_______________________________________
(*) Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
Art. 143(*)
(Emissione di valori mobiliari)
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo
129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del
valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza
delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo
articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire cinquanta milioni.
_______________________________________
(*). Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
... omissis ...(*)
_______________________________________
(*) Intestazione abrogata dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96
Art. 144
(Altre sanzioni amministrative pecuniarie)(*)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti
è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza
delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3,
34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66,
67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater
(*****), 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità
creditizie(**).
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione
delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma
o per non aver vigilato affinché le stesse fossero
osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52,
61, comma 5, e 112 è applicabile la sanzione prevista
dal comma 1(**).
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché
dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza
delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità
creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché
dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute
nell'articolo 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo
articolo 128. La stessa sanzione è applicabile nel
caso di frazionamento artificioso di un unico contratto
di credito al consumo in una pluralità di contratti
dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite
inferiore previsto dall'articolo 121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro
che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa
dal rapporto di lavoro subordinato(***).
6. ... omissis ...(****)
_______________________________________
(*) Rubrica così sostituita dall'art. 64, D.Lgs.
n.415/96.
(**) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs.
n. 415/96.
(***) Comma aggiunto dall'art. 33 del D. Lgs. 342/99. La
versione originaria del presente comma era stata abrogata
dall'art. 64 del D. Lgs. 415/96
(****) Comma abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. n. 415/96.
(*****) introdotto dall'art. 55 della Legge 1 marzo 2002
n. 39
Capo VI
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative(*)
Art. 145(**)
(Procedura sanzionatoria)
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e'
applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia
o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati
gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni
raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione
delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della
Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni
con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine
di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura
e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale
appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno
due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste
nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia,
e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo
8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa
opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione
deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il
provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte di appello entro trenta
giorni dalla notifica. L'autorita' che ha proposto il provvedimento
trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione
si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre
la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche'
per consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria
della Corte di appello, all'autorita' che ha proposto il
provvedimento, anche ai fini della pubb1icazione, per estratto,
nel bollettino previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente
titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le
modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono
i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con
questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare
il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente titolo non si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
_______________________________________
(*). Rubrica aggiunta dall'art. 64, D.Lgs. n. 415/96.
(**) Articolo così sostituito dall'art. 34 del D.
Lgs. 342/99. La versione originaria del presente comma era
stata oggetto di diverse modifiche da parte dell'64 del
D.Lgs. n. 415/96.
--------------------------------------------------------------------------------
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 146
(Vigilanza sui sistemi di pagamento)
1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento
dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare
disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione
e di pagamento efficienti e affidabili.
Art. 147
(Altri poteri delle autorità creditizie)
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare,
nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio
della Repubblica, i poteri previsti dall'articolo 32, primo
comma, lettere d) ed f), e dall'articolo 35, secondo comma,
lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,
n. 141, e successive modificazioni.
Art. 148
(Obbligazioni stanziabili)
1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate
in anticipazione presso la Banca d'Italia.
Art. 149
(Banche popolari)
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo
1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore
nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma
2 dell'articolo 29.
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo
1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa
tra il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 30 e il
valore nominale di lire quindici milioni possono continuare
a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata
esercenti attività bancaria, devono trasformarsi
in società per azioni o in banca popolare ovvero
deliberare fusioni con banche da cui risultino società
per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari
sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per
le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto
di recesso dei soci.
Art. 150
(Banche di credito cooperativo)
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente
al 1 gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione
purché integrata dall'espressione "credito cooperativo".
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto
previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e
35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1[
gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono
deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per
le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del
22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni
dell'articolo 33, comma 4, relative al limite minimo del
valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'articolo
42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è
sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito
cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14,
comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente
legge.".
5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale
rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 35, comma 1,
alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio
1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente
quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall'articolo 37 si applicano
a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate
con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria.
Art. 151
(Banche pubbliche residue)
1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento
delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente
decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in
questi richiamate.
Art. 152
(Casse comunali di credito agrario e Monti
di credito su pegno di seconda categoria)
1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito
agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria
che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere
iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività
creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso
tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto
sono posti in liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1,
i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio
tra il pubblico continuano a esercitare l'attività
di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 153
(Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)
1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia
previste dall'articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi
in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie,
ancorché abrogate, continuano a essere applicate
alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che
prevedono interventi della Banca d'Italia.
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni
di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni
previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate
le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927,
n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio
1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928,
e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni
continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno
riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo
47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia
di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione
creditizia.
Art. 154
(Fondo interbancario di garanzia)
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia
per il credito peschereccio, previsti dall'articolo 45,
si applicano le disposizioni dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
601.
Art. 155
(Soggetti operanti nel settore finanziario)
1. I soggetti che esercitano le attività previste
dall'articolo 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni
del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. L'articolo 107 trova applicazione anche nei confronti
delle società finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo previste dall'articolo 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma
dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106,
comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare
le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari
iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo
V del presente decreto legislativo(*).
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili
al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali,
in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti
a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento,
gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo
del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali.
Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma
3(*).
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano
in via prevalente l'attività di garanzia collettiva
dei fidi(*).
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono
svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate
o socie, le seguenti attività: - prestazione di garanzie
a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al
fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie; - gestione, ai sensi dell'articolo
47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; - stipula,
ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di
facilitarne la fruizione(*).
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono
svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti
dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco(*).
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano
gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e
112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco
speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di
legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente
decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3
e 4(*).
5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attivita'
di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti
di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.
A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con
esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', e 111.
L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni
applicative del presente comma individuando, in particolare,
le attivita' che possono essere esercitate congiuntamente
con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta
altresi' norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni
gia' concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197(**).
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente
in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita',
in considerazione del carattere marginale della stessa,
nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi
determinati dal CICR(**).
_______________________________________
(*) Commi aggiunti e sostituiti dall'art. 13 del D. Legge
269/2003.
(**) Comma aggiunto dall'art. 35 del D. Lgs. 342/99.
Art. 156
(Modifica di disposizioni legislative)
1. L'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - (Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo
4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente
decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio
sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo
I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci
giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è
punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da
lire duecentomila a lire due milioni."
2. La lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente:
"c) il cessionario è una banca o un intermediario
finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo
25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività
di acquisto di crediti d'impresa."
3. L'articolo 11, secondo comma, della legge 12 giugno
1973, n. 349, è sostituito dal seguente:
"Per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo
9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato
ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio
1992, n. 142. Si applica l'articolo 145 del medesimo testo
unico."
4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e' sostituito dal seguente:
''Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta
giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta
pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e
seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro
procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorita'
di pubblica sicurezza.''(*).
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' sostituito dal
seguente:
" 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari
effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto
delle norme che li disciplinano.''(*).
6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' sostituito dal seguente:
''Articolo 58 (Obbligazioni delle societa' cooperative).
- 1. Le societa' cooperative emittenti obbligazioni ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli
2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i
presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalita'
previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio
1992, n. 59, nonche' a quanto previsto dagli articoli 114
e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
quanto compatibili con la legislazione cooperativa.''(*).
7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre
1993, n. 489, le parole: ''sentita la Banca d'Italia'' sono
soppresse(*).
_______________________________________
(*) Comma così aggiunto dall'art. 36 del D. Lgs.
342/99.
Art. 157
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - (Ambito d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste dalla legge
23 marzo 1983, n. 77;
c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi
bancari iscritti nell'albo;
d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti
dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2,
della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle
società esercenti altre attività finanziarie
indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti
nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione
dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo
all'incidenza dell'attività di carattere finanziario
su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti
l'attività è esercitata, alla composizione
finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza
di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai
fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione
di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è
in ogni caso considerata attività finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti
dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono
attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina
della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le società
e la borsa (CONSOB)."
2. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre
nelle ipotesi previste dall'articolo 59, comma 1, lettera
a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."
3. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - (Poteri delle autorità)
1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni
che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche,
su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e
delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché
alle modalità e ai termini della pubblicazione delle
situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche
per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle
forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché
per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi
della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa
con la CONSOB. Per le società previste dalla legge
23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia
sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate
dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto
della specialità della disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti
dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana."
4. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni
caso alle società e agli enti finanziari che rientrano
nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo
64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."
5. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo
18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle
quali è esercitata un'influenza notevole possono
essere valutate, con riferimento a una o a più tra
dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo.
Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga
di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria della partecipata."
6. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 23, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita
dalla seguente:
"b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle
sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna
la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto,
l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota
posseduta, il valore attribuito in bilancio;"
7. L'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è abrogato.
8. L'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Impresa capogruppo)
1. Agli effetti dell'articolo 24 è impresa capogruppo:
a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo
di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'articolo
64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato
da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del
bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e
le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa."
9. L'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è abrogato.
10. L'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"5. Le imprese capogruppo di cui all'articolo 25 che
operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del
comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute
alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in
base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle
società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve
le disposizioni riguardanti gli enti e le società
che abbiano emesso titoli quotati in borsa."
11. L'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
12. L'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 28 - (Imprese incluse nel consolidamento)
1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo
o le imprese che operano secondo una direzione unitaria
e le imprese controllate, ovunque costituite, purché
queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente,
attività strumentale, come definita dall'articolo
59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia. 2. L'ente creditizio o la
società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario
iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel
consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso."
13. L'articolo 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 45 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Per la violazione dell'articolo 3 del capo I; delle
disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle
disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'articolo
41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del
capo V, nonché degli atti di cui all'articolo 5 è
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo in enti creditizi e finanziari.
2. Si applica l'articolo 145 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia. 3. Con riferimento ai
soggetti previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera e),
i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a
quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."
Art. 158
(Disposizioni applicabili alle banche e alle società
finanziarie comunitarie
che esercitano attività di intermediazione mobiliare)
... omissis ... (*)
_______________________________________
(*) Articolo abrogato dall'art. 66, D.Lgs. n. 415/96
Art. 159
(Regioni a statuto speciale)
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca
d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli
14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle
regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza,
un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni
già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché
dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le
competenze attribuite agli organi regionali nella materia
disciplinata dall'articolo 26.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti,
in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti,
poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva n. 89/646/CEE,
provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva
stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non
derogabili contenute nei commi precedenti.
Art. 160
(Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori
mobiliari)
...omissis.. (*)
_______________________________________
(*) Articolo abrogato dall'art. 211, comma 4, D.Lgs. n.
58/98.
Art. 161
(Norme abrogate)
1. Sono o restano abrogati:
- il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
- la legge 15 luglio 1906, n. 441;
- il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
- il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
- il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito
dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
- il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
- il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
- il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
- il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;
- il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
- il regio decreto-legge 1[ luglio 1926, n. 1297, convertito
dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;
- il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito
dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
- il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito
dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;
- il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito
dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;
- il regio decreto-legge 27 luglio 1927, n. 1509, convertito
dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni
e integrazioni;
- il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive
modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto
dal comma 3 del presente articolo;
- il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito
dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
- il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito
dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
- il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive
modificazioni;
- il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
- il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito
dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
- il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;
- la legge 30 maggio 1932, n. 635;
- il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito
dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;
- la legge 30 maggio 1932, n. 805;
- la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
- l'articolo 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
- il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito
dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;
- il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il titolo
III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f)
e 35, secondo comma, lettera b);
- il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito
dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;
- il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito
dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;
- il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito
dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
- il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive
modificazioni e integrazioni;
- il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;
- la legge 7 aprile 1938, n. 378;
- la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per
gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14,
15 e 31;
- il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito
dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;
- il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione
per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
- la legge 16 novembre 1939, n. 1779;
- la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
- la legge 21 maggio 1940, n. 657;
- la legge 10 giugno 1940, n. 933;
- il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
- gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile,
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
- il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944,
n. 226;
- il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28
dicembre 1944, n. 416;
- i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale
28 dicembre 1944, n. 417;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
12 agosto 1946, n. 76;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
13 ottobre 1946, n. 244;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
23 agosto 1946, n. 370;
- il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
- il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli
3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste
dall'articolo 1, primo comma;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1418;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1419;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1421;
- il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive
modificazioni;
- il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
- la legge 29 luglio 1949, n. 474;
- la legge 22 giugno 1950, n. 445;
- la legge 10 agosto 1950, n. 717;
- la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
- la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
- i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta
eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma,
39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;
- la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
- la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
- la legge 13 marzo 1953, n. 208;
- la legge 11 aprile 1953, n. 298;
- la legge 8 aprile 1954, n. 102;
- la legge 31 luglio 1957, n. 742;
- la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni
e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto
comma, 3, settimo comma, e 5;
- l'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica
29 gennaio 1958, n. 645;
- la legge 21 luglio 1959, n. 607;
- la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
- la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
- la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
- la legge 21 maggio 1961, n. 456;
- la legge 27 giugno 1961, n. 562;
- la legge 28 luglio 1961, n. 850;
- la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
- la legge 20 aprile 1962, n. 265;
- gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962,
n. 1679;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
1962, n. 1907;
- la legge 10 maggio 1964, n. 407;
- la legge 5 luglio 1964, n. 627;
- la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
- la legge 11 maggio 1966, n. 297;
- la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
- gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967,
n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima
legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività
della "Sezione credito" della Banca nazionale
delle comunicazioni;
- l'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
- la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
- la legge 27 marzo 1969, n. 120;
- l'articolo 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
- la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto
1971, n. 896;
- la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
- la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
- la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
- la legge 29 novembre 1973, n. 812;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1973, n. 916;
- la legge 11 marzo 1974, n. 75;
- la legge 14 agosto 1974, n. 392;
- la legge 14 agosto 1974, n. 395;
- gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975,
n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre
1975, n. 492;
- l'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
- l'articolo 11 della legge 1[ luglio 1977, n. 403;
- la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
- gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1[ agosto 1981,
n. 423;
- l'articolo 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
- l'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
- la legge 18 luglio 1984, n. 360;
- gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n.
49;
- gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 17 aprile 1986, n. 114;
- la legge 17 aprile 1986, n. 115;
- l'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
- gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'articolo 4, commi 1,
2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli
8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo;
- l'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
- il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive
modificazioni;
- l'articolo 18 e il titolo VII del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356;
- la legge 6 giugno 1991, n. 175;
- l'articolo 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e
10, l'articolo 7 e l'articolo 8, comma 2-ter, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo;
- l'articolo 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n.
317;
- l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo
quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, della medesima
legge;
- il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta
eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati
dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto
legislativo:
- l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
- gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma,
della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- la legge 5 marzo 1985, n. 74;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1985, n. 350;
- gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto
1989, n. 302;
- gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
- il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
- il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta
salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'articolo
2;
- l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
- l'articolo 6, commi 3 e 4, l'articolo 8, commi 1, 2 e
2-bis, e l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197;
- il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992,
n. 142;
- la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per
l'articolo 10;
- il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n.
334.
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio
1928, così come successivamente modificati, continuano
a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 152
del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione
dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo(*).
4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
il presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie
ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni
già consentite in sede di prima applicazione del
titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
_______________________________________
(*) Comma aggiunto dall'art. 37 del D. Lgs. 342/99
Art. 162
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°
gennaio 1994. Il presente decreto munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.